Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37752 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37752 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI BIASE DOMENICO nato a MADDALONI il 22/12/1990

avverso la sentenza del 27/06/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) violazione dell’art. 385 cod. pen. e mancanza di
motivazione, per non avere la Corte di appello risposto alla censura difensiva circa
l’insussistenza di offensività della condotta dell’imputato, che, pur integrando il reato di evasione.
non aveva leso l’interesse tutelato per non essersi lo stesso sottratto al regime di vigilanza; 2)
violazione dell’art. 337 cod. pen. e mancanza di motivazione, in quanto il mero strattonamento
degli operanti non integrava la violenza tipica del reato né aveva comportato l’impiego di forza
da parte degli agenti, trattandosi di reazione spontanea ed istintiva all’atto di ufficio; 3)
violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e mancanza di motivazione, in quanto non si è considerata la
circoscritta gravità del fatto, la necessità di adeguare la pena alla rilevanza dello stesso, la
giovane età dell’imputato e l’occasionalità del fatto; 4) violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e
mancanza di motivazione, non essendo stata valutata la limitata gravità del fatto, che poteva
essere ritenuto di particolare tenuità con riconoscimento della causa di proscioglimento, come
da richiesta formulata a verbale; 5) violazione dell’art. 175 cod. pen. e mancanza di motivazione.
in quanto il beneficio è ancorato agli stessi parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., già illustrati
per richiedere le attenuanti generiche, ma non valutati dalla Corte di appello per rigettare la
richiesta.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto ripropone censure già dedotte in
appello, disattese con motivazione congrua, con la quale il ricorrente non si confronta,
limitandosi a ribadire la propria lettura dei fatti.
Inammissibile è il primo motivo, non dedotto in appello, atteso che in sede di gravame si
contestava unicamente l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato: motivo respinto dai
giudici di appello sia in ragione dell’oggettivo allontanamento dal luogo di detenzione che
dell’ammissione dell’imputato.
Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è anche il secondo motivo, avendo
i giudici di appello precisato che, contrariamente all’assunto difensivo, l’imputato non si limitò a
fuggire, ma si oppose al controllo, divincolandosi e spingendo gli operanti contro l’autovettura di
servizio: reazione nettamente oppositiva all’attività degli organi addetti alla vigilanza e
finalizzata a guadagnare la fuga.
Parimenti inammissibile è il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, avendo
i giudici attribuito rilievo al precedente per rapina da cui è gravato l’imputato, ritenuto elemento
di valenza preponderante rispetto agli elementi addotti dalla difesa, in tal modo assolvendo
all’obbligo di motivazione, in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili
dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Anche la particolare tenuità del fatto deve ritenersi implicitamente esclusa dai giudici di
merito in ragione della valutazione complessiva della condotta, della negativa personalità
dell’imputato e dei reati commessi.
Parimenti giustificato con motivazione congrua è il diniego del beneficio della non
menzione, alla cui concessione ostava, peraltro. il precedente per rapina.

11 difensore di Di Biase Domenico ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 9
dicembre 2012 dal Tribunale di Napoli, che all’esito di giudizio abbreviato aveva dichiarato
l’imputato colpevole dei reati di evasione e di resistenza a pubblico ufficiale e lo aveva
condannato alla pena, sospesa, di mesi 10 di reclusione.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma a favore della
cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

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