Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37751 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37751 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUSTORINO PIETRO nato a NAPOLI il 18/11/1967

avverso la sentenza del 08/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

Motivi della decisione
Il difensore di Pustorino Pietro ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 6
dicembre 2012 dal Tribunale di Napoli, che all’esito di giudizio abbreviato aveva dichiarato
l’imputato colpevole del reato di evasione e lo aveva condannato alla pena di 1 armo di
reclusione.

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per un motivo non dedotto in appello.
Risulta infatti, che l’appello era stato proposto unicamente per censurare il diniego delle
attenuanti generiche, senza contestare l’affermazione di responsabilità.
Stante la stretta correlazione tra l’art. 606, comma 3, nella parte in cui prevede la non deducibilità
in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello e l’art. 609, comma 1, cod.
proc. pen., che delimita l’oggetto del ricorso, secondo il consolidato orientamento di questa
Corte, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di
appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione
(Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma a favore della
cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

Ne chiede l’annullamento per violazione degli artt. 125 comma 3, cod. proc. pen., 62- bis
e 133 cod. pen. e vizio di motivazione, in quanto l’affermazione di responsabilità è fondata sulle
dichiarazioni accusatorie dei familiari, senza alcuna verifica dell’attendibilità delle dichiarazioni
rese in denuncia dalla moglie e dalla figlia.

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