Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37750 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37750 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MATTIELLO GIOVANNI nato a TEVEROLA il 09/06/1974

avverso la sentenza del 12/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) violazione dell’art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione,
in quanto i giudici di appello hanno travisato la condotta dell’imputato, limitatosi ad ingerire due
ovuli senza scagliarsi contro gli operanti né usare violenza e senza voler impedire che si
procedesse alla sua identificazione; 2) violazione degli arti. 62- bis, 81, 99 e 133 cod. pen. e
vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, in quanto si omette di
valutare la distanza temporale dei precedenti e delle condanne subite rispetto al reato commesso;
generica è la motivazione sul diniego delle attenuanti ed al giudizio di bilanciamento per omessa
valutazione degli elementi dedotti con i motivi di appello ed in particolare, delle condizioni
personali e delle condizioni di vita dell’imputato e dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.;
3) violazione degli artt. 53 e seg. 1.689/91 e mancanza di motivazione, in quanto le condanne
riportate dall’imputato non appaiono ostative all’applicazione di sanzioni sostitutive.
11 ricorso è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente reitera censure già
valutate e disattese con motivazione congrua ed esaustiva dai giudici di appello, con la quale il
ricorso non si confronta, limitandosi a proporre una lettura alternativa del fatto.
I giudici di appello hanno attribuito rilievo alla repentina manovra di retromarcia posta in
essere del ricorrente per sottrarsi al controllo degli operanti, che gli avevano intimato l’altmanovra del tutto trascurata nel ricorso-, correttamente valorizzata insieme al comportamento
successivo dell’imputato, che una volta, bloccato e sceso dall’autovettura, si scagliava contro gli
agenti, che tentavano di strappargli di mano due ovuli, che Io stesso ingeriva, così da ostacolare
concretamente il controllo e vanificando l’esito della perquisizione espletabile.
Inammissibili per genericità e manifesta infondatezza sono anche gli altri motivi, avendo
i giudici giustificato la ritenuta recidiva in ragione dei precedenti specifici e connotati da
violenza alla persona annoverati dall’imputato, alla luce dei quali l’ulteriore reato risultava
confermativo di una più accentuata pericolosità e capacità a delinquere dell’imputato: elementi
che concretamente giustificano l’implicito diniego delle attenuanti generiche, neppure richieste
espressamente, stante la mera richiesta di contenimento della pena e dell’aumento per la
continuazione, in concreto eliso dalla dichiarata estinzione per prescrizione del reato
contravvenzionale.
Parimenti giustificato in modo congruo è il diniego di sostituzione della pena con le
misure di cui all’art. 53 1. 689/91, la cui applicazione discrezionale ai sensi dell’art. 58 1.cit. è
ancorata alla prognosi favorevole formulabile circa il rispetto delle prescrizioni connesse, nella
specie esclusa dai giudici di appello in ragione dei precedenti, delle modalità della condotta e
dell’allarmante personalità dell’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma a favore della
cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

Il difensore di Mattiello Giovanni ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 12
dicembre 2012 dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui
all’art.186 d.lgs. 285/92 e ha rideterminato la pena per il reato di resistenza in mesi 6 di
reclusione.

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