Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3775 del 09/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3775 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAVRA PIETRO N. IL 18/03/1984
avverso la sentenza n. 432/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 17/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2014 la relazione fatta
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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E00444 80

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1)(41-L.,

Data Udienza: 09/10/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Nuoro, con sentenza del 10/10/2011, dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Lavra Pietro in ordine al delitto di lesioni
personali colpose ai danni di Soro Vito per difetto di querela e riconosciuto il
medesimo imputato responsabile del delitto di omicidio colposo ai danni di
Mattu Piero, con violazione delle norme che disciplinano la circolazione
stradale (al Lavra viene rimproverato di aver violentemente investito, con

attraversare a piedi, con altri, l’asse stradale, aveva già superato di due metri
la linea virtuale di mezzeria, in prossimità delle strisce pedonali ivi esistenti),
condannò l’imputato, riconosciute le attenuanti generiche e quella di cui al n.
6) dell’art. 62, cod. pen., alla pena di tre anni di reclusione e alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la
durata di un anno.

1.1. La Corte d’appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, alla
quale si era rivolto il Lavra, con sentenza del 17/12/2012, in parziale riforma
della decisione di primo grado, ridusse la pena a due anni e quattro mesi di
reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. L’imputato propone ricorso per cassazione corredato dalle doglianze di
cui appresso.
a) Omettendo di motivare, mal motivando e violando la legge la Corte
d’appello non aveva preso in considerazione lo specifico motivo d’appello con
il quale era stata posto in dubbio il punto della strada in cui era intervenuto
l’attraversamento dei due pedoni; al contrario di quanto assunto nella
sentenza di primo grado e acriticamente richiamato in quella di secondo,
l’attraversamento non era avvenuto sulle strisce pedonali tracciate in
corrispondenza del bar-pizzeria “Romagna”, dal quale i due pedoni ed altri
sarebbero pervenuti, bensì a circa 40/45 m. dalle predette strisce, come era
ricavabile dalle indicazioni puntuali fornite da Lai Giovanni Giorgio e dal
consulente tecnico della Difesa (che aveva smentito le affrettate conclusioni
del consulente del P.M.), il quale partendo dal presupposto che la traccia di
frenata rilevata fosse preesistente (siccome affermato dai testi Ghisu,
Pusceddu e Zoeddu) e che i luoghi andavano esattamente marcati sulla base
della prodotta aerofotogrammetria, aveva traslato il punto d’urto ben più
avanti, confermando la versione resa da Lavrea Mario, terzo trasportato, il
quale aveva dichiarato che i due pedoni erano stati investiti

«dopo “il

ristorante e le strisce pedonali” all’altezza della “casa gialla” (…), ovvero
1

l’autovettura alla cui conduzione era posto, il Mattu, che, intento ad

all’altezza dello immobile che si trova sul lato opposto della strada rispetto
alla casa in granito a cui ha fatto riferimento il teste Lai».
b) La Corte sassarese aveva, poi, travisato le risultanze della consulenza
della Difesa: questa non aveva concluso, come erroneamente affermato dalla
Corte di merito, che l’automobilista aveva goduto di 100 m. di visibilità per
avvistare i pedoni, in quanto osservando le planimetrie redatte dal consulente
di parte era agevole rendersi conto del fatto che «la misurazione cui si fa
riferimento in sentenza riguarda inequivocabilmente la lunghezza del tratto di

quale, secondo la contrastata prospettazione fattane dal consulente del P.M., i
due pedoni sarebbero stati investiti», invece <

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