Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3775 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3775 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

Data Udienza: 05/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZENGA TERESA N. IL 23/09/1936
avverso il decreto n. 2593/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
FROSINONE, del 24/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sefigte le conclusioni del PG Dott. Ayamlo ti.A.Gay
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Uditi difensor Avv.;

tez,

Ritenuto in fatto

1. Con decreto in data 4 settembre 2012, emesso de plano ex art. 666 cod.
proc. pen., comma 2, il Magistrato di sorveglianza di Frosinone dichiarava
inammissibile l’istanza di remissione del debito proposta da Mazzenga Teresa e
ciò in quanto il debito oggetto della richiesta riguardava esclusivamente delle
spese di custodia non rimettibili ai sensi dell’art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 15.

difensore di fiducia, l’interessata, la quale ne deduce la illegittimità:
– con un primo motivo d’impugnazione, per violazione di legge – sostanziale
e processuale – in quanto il Magistrato di sorveglianza di Frosinone, al quale
erroneamente gli atti erano stati trasmessi dall’adito Magistrato di sorveglianza
di Roma, era incompetente a conoscere dell’istanza, posto che la condanna a cui
il debito si riferiva era stata emessa dal Pretore di Roma, e la ricorrente, sebbene
nata a Pontecorvo, era ed è residente a Roma;
– con un secondo motivo, per erronea applicazione del d.P.R. n. 115 del
2002, art. 6, in quanto dalla formulazione di tale norma non si evince affatto
che il debito relativo a spese di custodia non sia rimettibile.

3.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato quindi

requisitoria con la quale richiede l’annullamento senza rinvio dell’impugnata
ordinanza.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.1 Come rilevato anche dal Procuratore generale presso questa Corte nella
sua requisitoria scritta, risulta preliminare ed assorbente il rilievo che la
Mazzenga, all’epoca di presentazione dell’istanza, risultava effettivamente
residente a Roma, sicché la competenza territoriale per la decisione, ai sensi
dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., spettava al Magistrato di sorveglianza,
al quale, del resto, l’stanza di remissione era stata presentata.
1.2 n decreto impugnato va quindi annullato senza rinvio, in quanto emesso
da giudice incompetente a conoscere dell’istanza. Gli atti vanno quindi trasmessi
al Magistrato di sorveglianza competente per territorio, per la decisione
sull’istanza.
P.Q.M.

1

U’.:

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione, tramite il

isemk. 2(45- 6 / 20 3
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Magistrato di sorveglianza di Roma.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.

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