Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37749 del 14/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37749 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGANO ALEXANDRO N. IL 13/09/1989
avverso la sentenza n. 3967/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 14/05/2015

OSSERVA
Pagano Alexandro ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’attenuante di cui
all’art. 62 n 3 cp e al trattamento sanzionatorio.
La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede
di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua,
esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della
sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure, in punto di
responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze
processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e sulla
base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, avendo il giudice a quo
evidenziato che il reo era del tutto liberamente entrato nel gruppo , che non era
una folla in tumulto, e ne sia poi altrettanto liberamente uscito.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi
logico-giuridici . Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro
da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del
fatto.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.

PQM

riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo,

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 14-5-2015.

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