Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37748 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37748 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

CORALLUZZO ADRIANO nato a BATTIPAGLIA il 26/05/1984

avverso la sentenza del 12/12/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) carenza e vizio logico della motivazione, in quanto la
Corte di appello non ha motivato Di rela7innel in ordine alla valutazione delle risultanze
processuali. Si deduce che la Corte di appello si è limitata a richiamare la motivazione della
sentenza di primo grado, senza valutare, in particolare, la concreta offensività della condotta
dell’imputato, al quale era stata concessa l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio dalle ore
9.00 alle ore 11.00; 2) violazione dell’art. 131-bis cod. pen. per avere la Corte di appello fondato
la valutazione sulle risultanze del casellario penale, trascurando che l’imputato non ha mai
commesso un precedente reato di evasione né è stato condannato per reati che dimostrassero
dispregio di provvedimenti dell’autorità e ciò in palese contrasto con la lettera della norma che
distingue l’abitualità dalla recidiva e con l’orientamento di questa Corte nonché con il
contenimento della pena in misura prossima al minimo edittale e il riconoscimento di attenuanti
generiche.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente reitera motivi di censura
già valutati e disattesi con motivazione congrua, con la quale il ricorso non si confronta.
Contrariamente all’assunto difensivo, i giudici di appello hanno valutato la concreta
offensività del fatto, evidenziando che l’allontanamento dall’abitazione, sebbene con soli dieci
minuti di anticipo rispetto all’orario dell’autorizzazione, per recarsi e sostare al bar, non solo
integrava il reato di evasione, ma le modalità del fatto dimostravano la concreta violazione del
provvedimento autorizzativo, concesso per finalità diverse da quelle in concreto verificate.
Pertanto, risulta più che adeguato l’apprezzamento delle circostanze e delle modalità del
fatto, correttamente ritenute integranti il reato contestato, per la cui configurabilità è sufficiente
qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo
alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento o i motivi che inducono il
soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale ( Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino,
Rv. 263977).
Parimenti inammissibile è il secondo motivo, avendo i giudici escluso la particolare
tenuità del fatto sia in ragione delle complessive circostanze del fatto e del comportamento
tenuto dall’imputato sia della personalità negativa dell’imputato e del manifestato dispregio per i
provvedimenti dell’autorità, sostanziato dal violare le specifiche ragioni per le quali
l’autorizzazione era stata rilasciata.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma a favore della
cassa delle ammende, equitativamente determinata in curo tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

Il difensore di Coralluzzo Adriano ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 8
settembre 2015 dal G.u.p. del Tribunale di Salerno, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva
dichiarato l’imputato colpevole del reato di evasione e lo aveva condannato alla pena di mesi 10
di reclusione, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e con la
riduzione per il rito.

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