Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37748 del 14/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37748 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE PALMA SAVERIO N. IL 13/08/1964
avverso la sentenza n. 2289/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
21/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 14/05/2015
OSSERVA
De Palma) Saverio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in
ordine al trattamento sanzionatorio.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito
siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a
dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice
d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale , in
accoglimento delle ragioni dell’imputato, tenuto conto della lieve entità del fatto e
dell’apprezzabile comportamento processuale del De Palmas, concedendo le
attenuanti generiche,nonostante la recidiva specifica , reiterata e infraquinquennale
, dichiarata equivalente.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp, con conseguente condanna
al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa
delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 14-5-2015.
in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove