Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37746 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37746 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EMUEKHARE JUNIOR nato il 26/11/1995

avverso la sentenza del 08/11/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione degli artt. 62 bis e 99 cod. pen e
carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento
sanzionatorio, in quanto lo stesso elemento di fatto ovvero la capacità criminale dell’imputato è
stato valutato per due volte contra reum, senza fornire alcuna giustificazione circa l’elemento
valutato ad influire sui due profili della valutazione.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto ripropone
censure già esaminate e disattese dai giudici di appello con motivazione esaustiva con la quale il
ricorrente non si confronta.
La Corte di appello ha ampiamente assolto l’onere di motivazione imposto per
giustificare la decisione, attribuendo rilievo ai precedenti anche specifici dell’imputato, ritenuti
espressivi di marcata e significativa capacità a delinquere, incompatibile con il riconoscimento
delle attenuanti generiche e con la determinazione della pena base nel minimo edittale.
Il riferimento ai precedenti penali, quali elementi di preponderante rilevanza, ostativi alla
concessione delle attenuanti, soddisfa l’obbligo di motivazione, in quanto risulta in tal modo
formulato, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato (Sez.
2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826) e giustifica lo scostamento dal minimo
edittale, in quanto, come ritenuto da questa Corte, ai fini della determinazione della pena, il
giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti
della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti
profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del “ne bis in idem” (Sez. 6,
n.45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma a favore della
cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

Il difensore di Emuekhare Junior ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 18 aprile
2017 dal Tribunale di Asti, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato
colpevole del reato di evasione e lo aveva condannato alla pena di 1 anno di reclusione,
riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e con la riduzione per il rito
prescelto.

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