Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37744 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37744 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GABRIELI FABRIZIO nato a GALATINA il 20/01/1978

avverso la sentenza del 09/10/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 337 cod. pen.
e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova
nonché per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 47, 54 e 59 cod. pen.
Deduce che dall’istruttoria dibattimentale non sono emersi per affermare la responsabilità
dell’imputato, che i giudici hanno travisato alcune circostanze, limitandosi a fondare il giudizio
esclusivamente sulle dichiarazioni delle persone offese, costituitesi parti civili, e pertanto,
portatrici di interesse, essendo interessate a legittimare il proprio operato, trascurando le
dichiarazioni dei testi a discarico. I giudici non hanno considerato che il fatto avvenne di sera in
una strada scarsamente illuminata; che i due poliziotti erano in borghese e scesero da un’auto
civetta, iniziando a correre verso l’autovettura della Perrone, condotta dall’imputato, che
impauriti, si chiusero in macchina e si allontanarono; hanno dato per scontato che i due poliziotti
si qualificarono, sebbene la circostanza non sia stata confermata dai testimoni e dalla Perrone;
non hanno considerato che la versione dei poliziotti diverge da quella dei testimoni; che gli
imputati, chiusi in macchina e con il motore acceso, potevano non aver sentito. La Corte di
appello non ha considerato che quand’anche avessero sentito, la mancata esibizione di un
distintivo non poteva convincere gli imputati a fermarsi né essi avevano compreso di trovarsi in
presenza di veri poliziotti, avendoli scambiati per aggressori; la dinamica dei fatti descritta dalle
persone offese è incompatibile con le lesioni riportate, in quanto, data la struttura della maniglia
della Clio, è impossibile che una mano vi restasse impigliata; è impossibile che l’auto, mentre il
Pascalicchio era di lato, potesse averlo urtato al ginocchio sinistro; gli operanti inseguirono
l’autovettura senza mostrare difficoltà di deambulazione, cosicché le lesioni sono riconducibili ai
colpi dati contro l’autovettura per indurre gli occupanti ad aprire. La dinamica dei fatti esclude la
configurabilità del reato, essendosi la condotta concretizzata in una resistenza passiva; in ogni
caso ha agito per errore sul fatto o in presenza di uno stato di necessità, seppur erroneamente
supposto.
Deduce inoltre, violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 bis, 32 e 133 cod. pen. e
vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla riduzione della pena,
non avendo la Corte di appello considerato l’avvenuto risarcimento del danno, il corretto
comportamento processuale, che gli avrebbero meritato il riconoscimento delle attenuanti e la
determinazione della pena nel minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente ripropone pedissequamente censure già
formulate in appello, disattese dai giudici di secondo grado con motivazione congrua, alla quale
il ricorrente contrappone nuovamente una ricostruzione alternativa della vicenda, sollecitando
questa Corte ad una non consentita rilettura del materiale probatorio.
Va premesso che in punto di responsabilità si è di fronte ad una doppia conforme, cioè a
due sentenze che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a
fondamento delle conformi decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello
che si salda a quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo unico e privo di lacune,
in considerazione del fatto che entrambe le pronunce hanno offerto una congrua e ragionevole
giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente.
Ne discende, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che l’esito del giudizio
di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni alternative, che si risolvono in una
“mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero
nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da

Il difensore di Gabrieli Fabrizio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello Lecce ha confermato la sentenza emessa il 27 gennaio
2016 dal Tribunale di Lecce, che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 337 cod.
pen. alla pena di 6 mesi di reclusione.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

DE

preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili,
o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta
delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006,
Rv. 235507).
Nel caso in esame, i giudici di appello hanno ricostruito l’episodio in base alle
dichiarazioni degli operanti, impegnati in un servizio di osservazione mirato nei confronti del
Gabrieli e della Perrone, con precedenti per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e
sospettati di detenere sostanze stupefacenti; hanno dato atto della sequenza osservata dagli
operanti, che dopo essersi qualificati, si avvicinavano all’autovettura della Perrone, dalla quale
erano appena scesi i due, che, invece, risalivano subito in auto e bloccavano le chiusure di
sicurezza, rendendo vano il tentativo dei due poliziotti di aprire le portiere, anzi, il Gabrieli
metteva in moto l’autovettura e sgommando si allontanava, imboccando la strada in senso
vietato, rendendo inutile l’inseguimento: nell’occasione i due operanti riportavano lesioni, uno
alla mano ed al gomito, l’altro al ginocchio sinistro.
Secondo tale ricostruzione dei fatti proprio la circostanza che i poliziotti si fossero
qualificati aveva indotto gli imputati a rientrare in auto, anziché recarsi in casa della Perrone, a
bloccare le portiere e ad allontanarsi per sottrarsi al controllo; inoltre, i giudici hanno giustificato
la divergenza segnalata dalla difesa, evidenziando che il teste Serafino non aveva sentito i
poliziotti qualificarsi, in quanto era sopraggiunto dopo, quando i due poliziotti stavano tentando
di aprire le portiere, ma anche il teste aveva visto i due poliziotti collocati ai lati del veicolo,
colpirla e visto l’auto allontanarsi, sebbene non ad alta velocità. Anche l’altro teste aveva visto
due persone vicine all’auto, che cercavano di forzarla e sentito dire “aprite la macchina”, ma, pur
trattandosi dell’auto dei suoi amici, asseritamente aggrediti da sconosciuti, non aveva ritenuto di
avvisare le forze dell’ordine.
I giudici hanno anche dato atto delle dichiarazioni della Perrone, che aveva dichiarato di
non conoscere i due poliziotti che si erano precipitati sulla sua auto, di essere andata via con il
Gabrieli lentamente perché voleva rendersi conto di chi fossero quelle persone.
Con argomentazione logica, che si salda alle valutazioni ancor più analitiche del giudice
di primo grado sulle incongruenze e sui contrasti esistenti tra le versioni dei testiegnipd giudici
hanno ritenuto inverosimile la versione della Perrone e dei testimoni, evidenziando che se
fossero stati realmente convinti di essere in pericolo perché aggrediti da malintenzionati, non si
sarebbero allontanati lentamente, correndo il rischio di essere raggiunti, cosicché doveva
ritenersi credibile ed affidabile la versione dei poliziotti, che proprio perché si erano qualificati
avevano determinato gli imputati a fuggire per sottrarsi al controllo ed i referti medici,
attestavano lesioni compatibili con il descritto allontanamento veloce dell’autovettura.
Risulta pertanto, coerentemente e ragionevolmente escluso l’errore sul fatto o la
sussistenza di uno stato di necessità in assenza di una situazione di pericolo di danno alla
persona, non avvertita neppure dagli amici, testimoni del fatto.
Parimenti inammissibile è il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche ed al
trattamento sanzionatorio, avendo i giudici attribuito rilievo ai precedenti penali, in tal modo
assolvendo l’obbligo di motivazione (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 , De Cotiis, Rv. 265826) e
dato atto che la pena era stata determinata nel minimo edittale.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma a favore della
cassa delle ammende, equitativamente determinata in curo tremila.

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