Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37744 del 14/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37744 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI GREGORIO DOMENICO N. IL 31/07/1966
avverso la sentenza n. 755/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
10/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 14/05/2015
OSSERVA
Di Gregorio Domenico ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale
, in ordine al trattamento sanzionatorio.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito
siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a
dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice
d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto
riferimento alla rilevanza dell’illecito e ai numerosi precedenti penali da cui è
gravato l’imputato.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp, con conseguente condanna
al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa
delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 14-5-2015.
in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove