Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37743 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37743 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BORDIGNON GIANNI nato a BASSANO DEL GRAPPA il 25/10/1956

avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

Il difensore di Bordignon Gianni ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa il
29 marzo 2012 dal Tribunale di Treviso, ha ridottola pena inflitta all’imputato ad armi 6 e mesi 6
di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al
favoreggiamento dell’immigrazione (in particolare, favorendo l’illegale sfruttamento lavorativo
di cittadini extracomunitari clandestini, fatti risultare regolari mediante documentazione falsa, e
assunti da ditte terze, che versavano alla società di cui il Bordignon era amministratore di fatto la
somma di 10 -11 euro l’ora per lavoratore, che invece, ricevevano solo 5-7 euro all’ora), nonché
per il reato di favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina e di omessa
presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2006.

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per manifesta illogicità della motivazione in punto di
quantificazione della pena: si deduce che la Corte di appello ha negato le attenuanti generiche
senza tener conto della buona condotta processuale dell’imputato e dei criteri di cui all’art. 133
cod. pen., che impongono al giudice di considerare, oltre alle modalità esecutive del reato, ancheIC
cleemotivi a delinquere,
condizioni di vita e dibepregresso giudiziario dell’imputato.
Con memoria pervenuta via fax il 13 giugno 2018 il difensore del ricorrente eccepisce
che la sentenza impugnata non è mai stata notificata all’imputato contumace al domicilio eletto,
con la conseguenza che per lo stesso non sono decorsi i termini per proporre ricorso: sussiste
l’interesse alla notifica per proporre autonoma impugnazione.
Il ricorso è inammissibile per genericità nonché perché proposto per un motivo non
consentito, peraltro, non dedotto in appello né oggetto di specifica censura in sede di
impugnazione, ma comunque, infondato.
Infatti, contrariamente all’assunto difensivo, dall’esame degli atti risulta che l’imputato il
26 giugno 2009 aveva dichiarato domicilio in Altivole, via S. Michele 10/a, ma in data 18
gennaio 2010 aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia avv. Imparato presso il quale è
stato correttamente notificato l’estratto contumaciale.
Anche l’altro motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte ripetutamente
affermato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i
poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in
misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia
limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli
elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così Sez. 4, n. 21294, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n.
28852 dell’8.5.2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e
altro, Rv. 267949), a meno che la quantificazione del carico sanzionatorio non sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma a favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

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