Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37742 del 14/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37742 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CINTI GIANFRANCO N. IL 29/05/1959
avverso la sentenza n. 767/2009 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 14/05/2015

OSSERVA
Cinti Gianfranco ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale , in
ordine alla pericolosità sociale dell’imputato e alla scelta della misura di sicurezza
applicabile.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
in ordine all’applicazione delle misure di sicurezza sono infatti insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici
ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione
del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale
fatto riferimento alle risultanze della perizia psichiatrica espletata, sulla base delle
quali era stato formulato il giudizio di pericolosità sociale dell’imputato e di
adeguatezza della misura di sicurezza adottata.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp, con conseguente condanna
al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa
delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 14-5-2015.

legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito

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