Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37741 del 19/06/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37741 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAVALLO COSIMO nato a TARANTO il 28/06/1960
avverso la sentenza del 25/10/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
Data Udienza: 19/06/2018
Motivi della decisione
11 difensore di Cavallo Cosimo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
se-t, u.# T.
epigrafe con la quale la Corte di appello cit (Taranto ha confermato la sentenza emessa il 4 luglio
2016 dal Tribunale di Taranto, che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 368
cod. pen. alla pena di 2 anni di reclusione.
Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, in quanto il ricorrente non articola
specifiche censure né rilievi critici puntuali in relazione ad argomenti o passaggi della
motivazione, limitandosi a contestare l’insufficienza della motivazione nel merito e sul piano
sanzionatorio.
I giudici di appello hanno dato atto che l’imputato aveva ammesso di essere l’autore del
tamponamento del mezzo del Fanizzi, per come dallo stesso imputato riferito all’Odone e da tale
circostanza correttamente è stata desunta la consapevole falsità della denuncia sporta nei
confronti del Fanizzi e della Laliscia, pacificamente innocenti per essere effettivamente avvenuto
l’incidente.
Inammissibili per assoluta genericità sono gli altri due motivi a fronte della motivazione
resa dai giudici di merito, che hanno ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti
generiche i cinque precedenti penali del Cavallo e del tutto congrua e proporzionata 4te.fatto ed
alla personalità dell’imputato la pena inflitta.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma a favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018
Ne chiede l’annullamento per insufficienza della motivazione della condanna; quanto alla
commisurazione della pena non si ha riguardo alla minima offensività della condotta né
giustifica idoneamente il diniego delle attenuanti generiche.