Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37740 del 14/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37740 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARTOLOMEI MAURO FELICIANO N. IL 12/01/1963
avverso la sentenza n. 291/2010 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
05/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 14/05/2015

OSSERVA
Bartolomei Mauro Feliciano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata, lamentando l’eccessività della pena.
L’art 581 lett c) cpp richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa l’asserto relativo
all’eccessività della pena è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a

L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500, determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore della Cassa
delle ammende

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 14-5-2014.

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