Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3774 del 09/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3774 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COCO LEONARDO N. IL 02/04/1967
avverso la sentenza n. 6119/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2014 la rel zione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Gewrale in persona del Dott.
che ha concluso per Z-V

per lanparte civile, l’Avv

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Udiyipifensor Avv.

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Data Udienza: 09/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 24/3/2011,
assolse perché il fatto non costituisce reato Coco Leonardo, legale
rappresentante della ditta Edilcasa di Coco Ilario Giacomo C., appaltatrice di

all’interno dell’area dello stabilimento di Fresonara, dall’avere, per colpa,
procurato lesioni comportanti un’incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni ai danni di Oliveri Luigi,
operaio dipendente di quest’ultima società (l’infortunato era precipitato
all’interno di una cisterna interrata la cui copertura era stata in parte
rimossa).

1.1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 10/12/2012,
giudicando a sèguito dell’impugnazione della P.C., in riforma della statuizione
di primo grado, dichiarato il Coco civilmente responsabile nella misura del
50%, condannò il medesimo al risarcimento dei danni da liquidarsi in serata
sede.

1.2. La non conformità delle due determinazioni giudiziali di
merito consiglia, sia pure in termini di necessaria concisione, riprendere le
ragioni fondanti delle due contrapposte valutazioni.
Il Tribunale giunse alla formula assolutoria valorizzando la circostanza
che l’Oliveri, come si è anticipato, operaio della Bioindustria, era
abusivamente entrato all’interno dell’area cantierata, con la conseguenza che
al Coco non avrebbe potuto rimproverarsi alcuna colpa specifica, avendo
proceduto ad organizzare il cantiere secondo le esigenze derivanti dai lavori
che aveva avuto appaltati.
La Corte territoriale, dopo aver riscontrato profilo di colpa specifica nel
«non aver predisposto mezzi adeguati a rendere inaccessibile a chiunque,
dunque anche ai dipendenti della Bioindustria che, per ragioni di lavoro
abitualmente transitavano nei presso dello stesso, il cantiere, sito all’interno el
piazzale della Bioindustria», pur riconoscendo un cospicuo concorso colposo
del lavoratore (il quale, invece che seguire percorso esterno al cantiere per
raggiungere il luogo ove era chiamato a svolgere un controllo dipendente dalla
sua attività lavorativa, aveva preferito passare per il cantiere), aveva
identificato la condotta colpevole dell’imputato, fonte dell’infortunio, nell’aver
1

lavori di riattamento di talune cisterne della Bioindustria s.p.a., poste

creato

<>, che aveva dato vita al varco; c) non era vero
che le assi di legno, poste obliquamente sull’apertura della cisterna, potevano
fungere da camminamento, avendo la funzione, invece, come ben riconosciuto
dal primo Giudice, di far da base alla strumentazione da impiegare nella
sabbiatura; d) la Corte torinese non aveva rilevato che il cantiere era stato
predisposto dalla società committente medesima (la Bioindustria), ivi inclusa
l’apertura dei varchi nelle cisterne diverso tempo prima, cosa nota allo stesso
infortunato, che in precedenza aveva avuto modo di verificare i luoghi; e) la
zona ove si era verificato l’infortunio non avrebbe dovuto costituire luogo di
passaggio, con la conseguenza che <>; f) il cantiere, ritagliato all’interno dell’area di pertinenza di una
grande industria, era accessibile solo agli operai

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