Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37739 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37739 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHIARELLI MARTINO nato a MARTINA FRANCA il 13/07/1984

avverso la sentenza del 27/10/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) erronea applicazione della legge penale, per avere la
Corte di appello trascurato che al momento del controllo non fu effettuata alcuna verifica,
eseguita solo il giorno successivo, e tale circostanza rendeva gli agenti vittime di errore in quanto
il fermato era Chiarelli Donatello, fratello del ricorrente: deduce tuttavia, che il reato è prescritto
e la sentenza deve essere annullata per intervenuta estinzione del reato.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo già dedotto in appello, disatteso
dalla Corte di appello con motivazione congrua e riproposto benché manifestamente infondato.
I giudici di appello hanno respinto la tesi difensiva sulla scorta della dichiarazione del
m.11o De Cesare, che ha escluso che potesse esservi stata confusione tra i due fratelli Chiarelli
per le evidenti differenze somatiche emergenti dal confronto dei cartellini segnaletici: confronto
resosi necessario per il comportamento sospetto dell’imputato, che aveva dichiarato di chiamarsi
Chiarelli Donatello, sebbene l’operante non avesse avuto dubbi che si trattasse di Chiarelli
Martino.
La genetica inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo l’instaurarsi di un
valido rapporto processuale, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per
prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia nel giudizio di appello ovvero ad essa
sopravvenuta (Sez. Un. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
Alla declaratoria di inammissibilità dell . impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

Il difensore di Chiarelli Martino ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
PiST,
epigrafe con la quale la Corte di appello dici aranto. riqualificato il fatto di cui al capo A) ai sensi
dell’art. 75 d.lgs. 159/11, ha confermato la sentenza emessa il 28 settembre 2015 dal Tribunale di
Taranto, che aveva condannato l’imputato per detto reato e per il reato di cui all’art. 496 cod. pen.
alla pena di 1 anno di reclusione.

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