Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37738 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37738 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERTI ALESSANDRO SALVATORE nato a CATANIA il 06/01/1969

avverso la sentenza del 15/11/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e 84 cod. pen.
con riferimento alle violazioni commesse tra il 18 aprile 2013 e il 5 giugno 2013, in quanto è
pacifico che l’imputato avesse violato l’obbligo di presentazione quotidiana alla p.g. impostogli
con la sorveglianza speciale a partire dal 18 aprile 2013, ma i giudici di merito hanno ritenuto di
ravvisare nella condotta omissiva del Berti una pluralità di reati, sebbene si trattasse di un’unica
omissione protrattasi nel tempo.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo già dedotto in appello, disatteso
dalla Corte di appello con motivazione corretta e riproposto benché manifestamente infondato.
I giudici hanno correttamente ritenuto sussistente la continuazione tra i reati contestati
nelle due sentenze appellate, tenuto conto del breve lasso temporale intercorso tra il fatto
accertato il 22 gennaio 2013, oggetto del proc. n. 253/17 (violazione della prescrizione di non
rincasare la sera più tardi delle ore 20.00) ed i fatti, oggetto del proc. n. 819/2015, ovvero la
violazione dell’obbligo di presentazione quotidiana alla p.g. dal 18 al 23 aprile 2013, data di
cessazione della misura di sorveglianza, in relazione ai quali è stata ravvisata la continuazione
interna per la ripetuta violazione della prescrizione imposta, atteso che ogni violazione integra il
reato, istantaneo e non permanente.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

Il difensore di Berti Alessandro Salvatore ha proposto ricorso avverso la sentenza
indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza
emessa il 21 marzo 2016 dal Tribunale di Cagliari, ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti dell’imputato in ordine al reato ascrittogli perché estinto per prescrizione e, in parziale
riforma delle sentenze del Tribunale di Cagliari del 29 aprile 2015 e 30 maggio 2016 ha ridotto
la pena a tre mesi di arresto, ritenuta la continuazione e con la diminuente di rito.

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