Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37738 del 14/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37738 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LASALVIA MAURIZIO N. IL 25/03/1985
avverso la sentenza n. 482/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
09/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 14/05/2015
OSSERVA
Lasalvia Maurizio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancanza, nella
sentenza di primo grado, del capo d’imputazione, dell’intestazione, dell’indicazione
dell’Autorità che l’aveva emessa e delle conclusioni delle parti; alla responsabilità e
al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
considerazioni espresse dalla Corte d’appello a p. 2 della sentenza impugnata, che
ha evidenziato come le irregolarità rilvate non abbiano influito in alcun modo sulla
possibilità per l’imputato di comprendere i fatti addebitatigli e le ragioni a
fondamento della condanna.
La seconda doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze
motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti
precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le
deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime
cure, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della
razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come
si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3-4 della
sentenza gravata.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alle attenuanti generiche
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi
logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro
da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla
commissione del reato in regime di arresti domiciliari.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
La prima doglianza è manifestamente infondata, sulla base delle puntuali
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 14-5-2015.
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.