Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37736 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37736 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRATICO GIUSEPPE nato a ARDORE il 04/02/1976

avverso la sentenza del 03/11/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, in
quanto l’imputato non si è potuto difendere rispetto alla diversa contestazione, che riguarda un
reato sanzionato più gravemente, né ha potuto adottare soluzioni diverse con ricorso a riti
alternativi; 2) violazione dell’art. 131- bis cod. pen., la cui applicazione è stata negata in base alla
condizione di sorvegliato speciale, non prevista dalla legge come causa di esclusione del
beneficio.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto la dedotta
lesione del diritto di difesa e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
sono stati correttamente esclusi dai giudici di appello sia per la completa enunciazione dei fatti
nei capi di imputazione, tale da porre l’imputato in condizione di difendersi dal fatto
diversamente qualificato, sia per la manifesta infondatezza della dedotta irrilevanza penale del
reato di guida senza patente commesso dal sorvegliato speciale, integrante il reato di cui all’art.
73 d.lgs. 159/11, norma speciale rispetto all’art. 116 cds (Sez. 6, n. 13247 del 17/03/2016,
Pantaleo, Rv. 267214 ), come correttamente ritenuto dai giudici di merito.
Parimenti inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è il secondo motivo,
avendo i giudici escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della gravità della violazione
commessa dall’imputato, non solo in quanto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno, ma soprattutto, perché sprovvisto di patente di guida, mai conseguita, quindi, con
implicito apprezzamento della pericolosità della condotta e della potenziale gravità delle
conseguenze della stessa.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

11 difensore di Praticò Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa il
22 luglio 2016 dal Tribunale di Messina, ha riqualificato i fatti contestati all’imputato ai sensi
dell’art. 73 d.lgs.159/2011 e ha rideterminato la pena in mesi 6 di arresto.

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