Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37734 del 16/07/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37734 Anno 2013
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIUNGHI GIORGIA N. IL 19/10/1968 parte offesa nel procedimento
c/
MARANI ANDREA N. IL 19/01/1961
avverso il decreto n. 9368/2012 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
08/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABECINE ;
lette/seetite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 16/07/2013
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RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto dell’8 agosto 2012, su richiesta del Pubblico Ministero, il
GIP di Bologna ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa,
a mezzo del suo procuratore, evidenziandone la nullità, per non essere stata
avvisata della richiesta di archiviazione pur avendone fatta espressa richiesta.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua
requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.
Infatti, non risulta notificato alla parte offesa l’avviso della richiesta di
archiviazione del Pubblico Ministero pur avendo la Giunchi nella querela
dichiarato di volere essere informata in ordine alla eventuale richiesta di
archiviazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
espresso con riferimento alla normativa concernente il procedimento di
archiviazione dinanzi al GIP ed applicabile anche al procedimento dinanzi al
Giudice di pace, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, articolo 2, tale
omissione configura una nullità deducibile con ricorso per cassazione.
Si tratta, invero, della violazione del disposto dell’articolo 127
cod.proc.pen., comma 5, ovvero della violazione del principio del contraddittorio
e del diritto della parte offesa ad avere accesso al procedimento di archiviazione.
Deve, quindi, essere ritenuto nullo per violazione del diritto al
contraddittorio un decreto di archiviazione emesso senza l’intervento della
persona offesa (v. Cass. Sez. V 26 maggio 2009 n. 24605).
3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza
rinvio e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica di Bologna per
l’ulteriore corso.
Marani Andrea, indagato per il delitto di furto in danno di Giunchi Giorgia.
P.T.M.
La Corte, annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la
trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Bologna per quanto di
competenza.
Così deciso in Roma, il 16/7/2013.