Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37733 del 16/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37733 Anno 2013
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MICARI GIUSEPPE N. IL 27/05/1973 parte offesa nel procedimento
c/
ROMA MARISA N. IL 15/02/1952
avverso il decreto n. 2810/2010 GIUDICE DI PACE di TORINO, del
14/01/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. quy0 SABEON£1.4 ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. erv. E 2:
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 16/07/2013

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RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 14 gennaio 2011, su richiesta del Pubblico Ministero, il
Giudice di pace di Torino ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a

Micari Giuseppe.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa,
a mezzo del suo procuratore, evidenziandone la nullità, per non essere stata
avvisata della richiesta di archiviazione pur avendone fatta espressa richiesta.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua
requisitoria scritta, ha concluso per raccoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2.

Infatti, non risulta notificato alla parte offesa l’avviso di cui al D.Lgs.

28 agosto 2000, n. 274, articolo 17, comma 2, pur avendo il Micari nella
denuncia-querela dichiarato di volere essere informato in ordine alla eventuale
richiesta di archiviazione.
In fatto, si osserva come una prima richiesta di archiviazione in data 29
aprile 2010 del P.M. veniva notificata il 2 settembre 2009 all’avvocato Micari e a
seguito dell’opposizione da questi depositata il successivo 11 settembre veniva
disposta dal Giudice di pace, in data 20 ottobre 2010, la trasmissione degli atti al
P.M. per il compimento di ulteriori indagini.
A seguito delle indagini effettuate il P.M. chiedeva nuovamente, in data 20
dicembre 2010, l’archiviazione del procedimento che, in effetti, veniva disposta
de plano con l’impugnato provvedimento e senza dare il rituale avviso al
querelante.
In diritto, questa volta, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità espresso con riferimento alla normativa concernente
il procedimento di archiviazione dinanzi al GIP ed applicabile anche al
procedimento dinanzi al Giudice di pace, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n.

carico di Roma Marisa, indagata per i delitti di percosse e ingiurie in danno di

l

274, articolo 2, tale omissione configura una nullità deducibile con ricorso per
cassazione.
Si tratta, invero, della violazione del disposto dell’articolo 127
cod.proc.pen., comma 5, ovvero della violazione del principio del contraddittorio
e del diritto della parte offesa ad avere accesso al procedimento di archiviazione.
Deve, quindi, essere ritenuto nullo per violazione del diritto al

persona offesa (v. Cass. Sez. V 26 maggio 2009 n. 24605).
3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza
rinvio e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica di Torino per
quanto di competenza.
P.T.M.
La Corte, annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la
trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Torino per quanto di
competenza.

Così deciso in Roma, il 16/7/2013.

contraddittorio un decreto di archiviazione emesso senza l’intervento della

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