Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37732 del 19/06/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37732 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE SARIO LORENZO nato a TERLIZZI il 17/06/1971

avverso la sentenza del 23/10/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) violazione degli artt. 43 e 582 cod. pen. e manifesta
illogicità della motivazione, in quanto i giudici hanno ritenuto sussistente il delitto di lesioni
sorretto da dolo eventuale, presumendo che il ricorrente nell’effettuare la manovra di retromarcia
avesse visto l’agente dirigersi verso di lui, ma in assenza di prova della natura dolosa della
condotta in base alla ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, in quanto appena avvistata la
volante, l’imputato cambiava direzione, durante l’inseguimento perdeva il controllo e la pattuglia
lo raggiungeva, posizionando l’auto di servizio dietro quella dell’imputato, ma l’imputato
innestava la retromarcia per sottrarsi all’identificazione senza accorgersi della presenza
dell’agente Paone né prevedendo che uno degli operanti si sarebbe avvicinato né volendo
danneggiare l’auto di servizio, ma soltanto ripartire, senza quindi prevedere e volere come
conseguenza della propria azione, posta in essere in stato di forte ansia e timore, di arrecare
lesioni all’operante: pertanto, il reato deve derubricarsi in quello di lesioni colpose; 2) violazione
degli artt. 585 e 576 n. le 61 n.2 cod. pen., dovendo escludersi il nesso teleologico in
conseguenza della qualificazione del reato in lesioni colpose; 3) violazione dell’art. 99 comma 4,
cod. pen. e vizio di motivazione, in quanto la recidiva è stata ritenuta per la presenza di
precedenti successivi ai fatti in esame, mentre l’ultimo reato risulta commesso nel 98 e definito
nel 2002 con sentenza irrevocabile ed il notevole lasso di tempo intercorso esclude la
infraquinquennalità contestata né è giustificata la ritenuta recidiva reiterata, ma genericamente
motivata la maggiore capacità delinquenziale dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il ricorrente
reitera le censure già formulate in appello, disattese con motivazione lineare e congrua dai
giudici di appello, sollecitando una non consentita rilettura della vicenda.
I giudici di appello hanno fondato la valutazione sull’analitica ricostruzione delle
modalità del fatto e della sequenza delle manovre di guida pericolose, poste in essere dal
ricorrente con il chiaro e persino ammesso intento di sottrarsi al controllo perché sprovvisto di
patente di guida.
Coerentemente i giudici hanno attribuito rilievo a detta finalità, palesata sin dall’inizio
dell’azione con immediato mutamento di direzione di marcia, realizzato appena avvistata la
pattuglia, e durante l’inseguimento con manovre dirette a schivare l’autovettura di servizio per
evitare il controllo: da ciò hanno logicamente desunto che, nel momento in cui il ricorrente
arrestò la marcia a causa dell’incidente occorsogli e gli operanti collocarono l’autovettura di
servizio dietro la sua per bloccarlo, non potesse non avere chiaro che gli agenti avrebbero
effettuato il controllo e si sarebbero avvicinati.
Alla luce di tale ricostruzione deve ritenersi corretta la valutazione dei giudici di appello
relativamente alla natura dolosa del tentativo di investimento dell’agente con manovra di
retromarcia ed accelerazione massima con accettazione del rischio di procurare lesioni agli
operanti, anche per effetto del solo tamponamento, laddove non fossero scesi dall’autovettura di
servizio: ne discende l’assoluta infondatezza del primo e del secondo motivo.
Parimenti inammissibile per genericità è anche l’ultimo motivo, avendo i giudici dato atto
dei precedenti coevi (la contestazione aveva ad oggetto la recidiva reiterata nel quinquennio,
dopo l’espiazione della pena) ed anche successivi ai fatti in esame, che, avuto riguardo alle

Il difensore di De Sano Lorenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa il 22 ottobre
2009 dal G.u.p. del Tribunale di Trani, ha ridotto la pena inflitta all’imputato ad 1 anno, I mese e
giorni 10 di reclusione per i reati riuniti di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e
danneggiamento, ritenuta la recidiva contestata e con la diminuente per il rito abbreviato.

allarmanti modalità del fatto, denotavano una maggiore pericolosità dell’imputato, giustificativa
dell’aumento di pena applicato.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA