Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37731 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37731 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SIRACUSA
nei confronti di:
COCCIMIGLIO ANTII N. IL 20/01/1982
avverso la sentenza n. 21/2010 GIUDICE DI PACE di SIRACUSA, del
13/04/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/07/2013

Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale, dott. Mario
Fraticelli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice di pace di Siracusa, con sentenza del 13 aprile 2010, pronunciava
sentenza di improcedibilità per difetto di querela, ai sensi dell’art. 529 c.p.p., nei

Fumò Luciano e Dascalu Georgeta.
2.

Contro tale sentenza ha proposto appello il Procuratore di Siracusa,

evidenziando che la querela è stata validamente presentata, con la ratifica
formulata davanti ai Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria del Tribunale
di Siracusa, atto che deve ritenersi equivalente alla sottoscrizione di una querela
orale.
3.

Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica ha pronunciato

l’ordinanza con la quale, qualificato il gravame come ricorso per cassazione, ha
disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
4. Con memoria del 31 gennaio 2013, a firma del difensore avv. Goffredo A.
Glaviano, si eccepisce la tardività dell’impugnazione del Procuratore di Siracusa e
l’infondatezza della medesima, poiché non distingue tra la sottoscrizione della
querela e la ratifica, che è solo un atto di identificazione del proponente.
5. Con ulteriore memoria del 4 luglio 2013 si contesta la conversione dell’atto di
appello in ricorso per Cassazione, poiché l’atto non deduce alcun vizio di
legittimità e, laddove chiede l’affermazione di responsabilità dell’imputato, non è
soggetto a conversione, poiché espressivo di una infondata pretesa da
sanzionare con l’inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
1.1 Preliminarmente va dichiarata la tardività della seconda memoria difensiva,
depositata in cancelleria il giorno precedente l’udienza e dunque senza il rispetto
del termine per il deposito di memorie difensive, previsto dall’art. 611 cod. proc.
pen., e la cui inosservanza esime la Corte di cassazione dall’obbligo di prenderla
in esame (Sez. 1, n. 17308 del 11/03/2004, Madonia, Rv. 228646).
1.2 In ogni caso, deve registrarsi l’infondatezza delle deduzioni difensive
dell’imputato. L’impugnazione è infatti tempestiva (presentata il 18 maggio

2

confronti di Coccimiglio Antii, per il reato di cui all’art. 595 cod. pen., in danno di

2010, termine decorrente dal 28 aprile 2010), in quanto presentata nel termine
di legge, che per effetto della previsione di cui all’art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000,
per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni
qualora non la detti a verbale, è sempre quello di giorni trenta, salvo il caso di
motivazione contestuale, che nel caso di specie non ricorre (Sez. 5, n. 11656 del
24/02/2012, Muto, Rv. 252963). Il difensore faceva decorrere il termine,
erroneamente, dalla data del deposito effettivo della sentenza e non dalla data di

1.2 In ordine alla conversione dell’impugnazione, poi, va dato atto che la
struttura dell’atto è tale da consentire la riqualificazione, poiché denuncia una
violazione di legge processuale, individuata nell’art. 337 cod. proc. pen.
2. Nel merito, deve osservarsi che il giudice di pace di Siracusa ha dichiarato
l’improcedibilità dell’azione penale “per difetto di valida querela”,

poiché la

querela delle persone offese è risultata priva della sottoscrizione in calce all’atto
depositato; secondo il giudicante non è rilevante la sottoscrizione apposta in
calce alla ratifica, che non può dotare l’atto di efficacia, trattandosi di attività
riferibile non al querelante ma all’autorità che ha ricevuto la querela.
2.1 In punto di fatto si osserva che la firma autografa delle persone offese risulta
apposta in calce al verbale di ratifica e ricezione, il quale forma un corpo unico
con la denuncia-querela. Tale indubitabile circostanza induce a ritenere che
l’obiezione della difesa si risolva, in sostanza, in un quesito relativo
all’ammissibilità di una sottoscrizione in calce all’atto di ratifica, anziché in calce
all’atto di querela. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è conforme nel
ritenere tale sottoscrizione idonea a sortire gli effetti suoi propri.
2.2 Secondo un principio ripetutamente affermato da questa Suprema Corte
(Sez. 5, n. 17681 del 13/01/2010, P.M. in proc. Mastroiaco, Rv. 247221; Sez. 6,
n. 4897 del 24/10/2003, Ceglie, Rv. 227915; Sez. 7, ord.

N. 31646 del

28/05/2002, Capristo, Rv. 222839), la presentazione alla polizia giudiziaria
dell’atto di querela privo di sottoscrizione deve ritenersi equivalente alla
presentazione orale della querela stessa, ammessa dall’art. 337 c.p.p., comma
1; e la sua ratifica equivale a una conferma della narrazione dei fatti contenuta
nell’atto scritto, sicché la sottoscrizione del verbale di ratifica è equipollente alla
sottoscrizione della querela orale prevista dal comma secondo dello stesso
articolo.
3. La sentenza del giudice di pace di Siracusa, che non ha tenuto conto della
suesposta regula iuris, deve essere conseguentemente annullata con rinvio allo

3

scadenza del termine di 15 giorni assegnato dalla legge.

stesso ufficio – in persona di diverso magistrato onorario – affinché proceda al
giudizio.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al giudice di pace di Siracusa per
il giudizio

Il rigltere

senso e

Il presidente

Così deciso in Roma il 5 luglio 2013

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