Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37730 del 31/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37730 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVI PIETRO ALIGI N. IL 23/12/1948
avverso l’ordinanza n. 1332/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette
le conclusioni del PG Dott. Ar

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 31/05/2013

3,

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Schiavi Pietro Aligi avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Milano in
data 2 aprile 2012 con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza del
Tribunale di Milano in data 28 ottobre 2011, di condanna in ordine ai reati di ingiuria e minacce aggravati ai
sensi dell’articolo 3 I. n. 205 del 1993, e contestati come commessi fino al maggio 2009.
Deduce il vizio di motivazione.
Sostiene che i giudici dell’appello, in assenza di contraddittorio, hanno dichiarato l’inammissibilità della

condizionale della pena.
Sostiene di avere criticato, nell’atto d’appello, la decisione del primo giudice di non avere accolto la tesi
difensiva secondo cui l’invio a un numero indeterminato di persone (israeliani ed ebrei), di e-mail,
comporterebbe l’indeterminabilità dei soggetti passivi dell’ipotetica ingiuria e quindi l’insussistenza del
reato.
Egli aveva inteso cioè rappresentare di aver inteso svolgere una protesta politica rivolta all’intera comunità
israeliana nell’ambito della cosiddetta questione israeliano-palestinese: in altri termini , era stato
rivendicato l’esercizio del diritto di critica politica.
Tali rilievi sarebbero stati del tutto trascurati dalla Corte d’appello dinanzi alla quale, pure, era stato
nuovamente evocato il riconoscimento delle diritto sopraindicato.
Anche la circostanza aggravante dell’odio razziale era stata contestata con argomentazioni afferenti alla
reale portata della condotta.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è fondato.
L’articolo 591 comma due cpp, nel prevedere e legittimare la declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione, ad opera del giudice della impugnazione, anche d’ufficio ed in assenza di
contraddittorio, indica una serie di casi da ritenere tassativamente previsti secondo la regola generale
posta dall’art. 568 comma 1 cpp ( v. in tal senso tra le molte, Rv. 212339; Rv. 211188; Rv. 196418)
Tra questi , oltre all’assenza di legittimazione o di interesse in capo l’impugnante e alla non impugnabilità
oggettiva del provvedimento, sono annoverate le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 581,582,
583,585 e 586 cpp.
Si tratta di precetti- questi ultimi- che includono il caso di inammissibilità dovuto alla non specificità dei
motivi di impugnazione mentre non comprendono l’ipotesi della manifesta infondatezza dei motivi stessi.
Tale ipotesi è invece espressamente indicata in casi specifici di pronuncia della inammissibilità, come quella
che riguarda la ricusazione ( art. 41 cpp), la richiesta in sede di esecuzione ( art. 666 cpp) o la richiesta di
revisione ( art. 634 cpp).
Nel caso di specie, da risolversi dunque anche secondo il brocardo dell’ubi lex voluit dixit, l’ordinanza
impugnata, pur facendo riferimento alla aspecificità dei motivi, ha basato la propria decisione sul rilievo
sostanziale della loro manifesta infondatezza, ossia di una ipotesi che non lo consentiva.
Infatti nel provvediment del giudice a quo si rimprovera all’ impugnante di avere ribadito la tesi difensiva
esposta in primo grado, nonostante la condivisibilità e correttezza della opposta tesi del primo giudice che
aveva escluso la circostanza del carattere non determinato dei destinatari delle offese ed aveva anche
motivato sulla assenza del diritto di critica per il carattere non continente delle espressioni.

impugnazione trascurando del tutto le numerose doglianze articolate contro la sentenza di primo grado:
così confermando una sentenza della quale non era stato neppure concesso il beneficio della sospensione

P

Si tratta, com’è evidente, di una motivazione sulla fondatezza-esclusa col connotato dell’evidenza- dei
motivi di impugnazione, in quanto tale non legittimante la declaratoria di inammissibilità di cui all’art. 591
commi 1 e 2 cpp, dovendosi anche considerare che la ipotesi della riproposizione, in appello, di una tesi
difensiva esposta al primo giudice non rappresenta, di per sé, una strategia inibita con la sanzione della
inammissibilità de plano, nel sistema del codice vigente, anche se formulata negli stessi originari termini.
Infatti, nel caso in cui i motivati di appello, pur aggredendo la motivazione della sentenza impugnata — con il
che è escluso il caso della genericità dei motivi, rientrante nell’art. 581 cpp- non dovessero contenere
elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dal giudice di primo grado, risulterebbe
consentita, dalla giurisprudenza, non già la declaratoria, in camera di consiglio, della inammissibilità del
Sentenza n. 38824 del 17/09/2008 Ud. (dep. 14/10/2008 ) Rv. 241062; Conformi: N. 7572 del 1999 Rv.
213643, N. 31080 del 2004 Rv. 229299), dopo la regolare instaurazione del contraddittorio.
Nel caso di specie l’imputato ha inteso sottoporre al giudice dell’appello, evidentemente auspicando un
ribaltamento della interpretazione giuridica della norma, la questione della configurabilità del reato di
ingiuria nel caso di protesta politica rivolta ad un’intera comunità etnicamente contrassegnata e quella
della incidenza, sul reato in parola, del diritto di manifestazione del pensiero di diretta derivazione
costituzionale: una tesi precisata sia in punto di fatto che in punto di diritto e, per tale motivo non
rientrante nella fattispecie della aspecificità dei motivi di gravame, essendo evidentemente il connotato
tipico dell’impugnazione quello della possibilità di sottoporre al giudice superiore una opzione
interpretativa della norma disattesa nel grado precedente.

PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano
per l’ulteriore orso.
R. a3 ma io 2013
il Cons. est.

Oteao-

gravame ma la motivazione “per relationem”, con riferimento alla pronuncia di primo grado (Sez. 4,

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