Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37725 del 27/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37725 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Riggio Costanza Ada, nata a Motta San Giovanni il 15/07/1948

avverso l’ordinanza del 29/08/2012 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 29 agosto 2012 il Tribunale del riesame di Reggio
Calabria, confermando il provvedimento emesso dal giudice per le indagini
preliminari della stessa sede, ha disposto che Costanza Ada Riggio rimanesse
sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, quale indagata per
concorso nel reato di cui all’art. 87 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
1.1. Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta sorretta da gravità indiziaria, la

A

Data Udienza: 27/03/2013

Riggio, dietro istigazione di Domenico Giovanni Suraci (detto Dominique), aveva
minacciato di bocciatura agli esami di maturità gli studenti dell’istituto scolastico
privato controllato dalla società «Centro Studi Corrado Alvaro s.r.I.», qualora non
avessero votato per il Suraci alle elezioni comunali del 2007.
1.2. Gli elementi indiziari sono stati tratti dalle conversazioni telefoniche
intercettate, nelle quali la Riggio aveva definito «blindati» i voti da lei procurati
al Suraci, esplicitando la natura della minaccia rivolta agli studenti; nonché dalla
cura dimostrata dopo le elezioni nel raccomandare gli stessi studenti affinché

2. Ha proposto ricorso per cassazione la Riggio, per il tramite dei difensori,
affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo la ricorrente denuncia carenza motivazionale in ordine
alla gravità indiziaria, osservando non essere emerso alcun elemento a
dimostrazione dell’attività materiale ascrittale; aggiunge che la minaccia di
provocare la bocciatura degli studenti neppure sarebbe stata idonea a
condizionare il loro voto in quanto inattendibile, essendo la deducente soltanto
socia del Centro Studi e priva di poteri di valutazione del profitto degli studenti: i
crediti dei quali, del resto, erano ormai acquisiti e non modificabili.
2.2. Col secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine
alle esigenze cautelari, la cui sussistenza contesta sotto il duplice profilo del
pericolo di reiterazione della condotta criminosa e di inquinamento delle prove.

3. Medio tempore il g.i.p. di Reggio Calabria, ravvisato l’affievolimento delle

esigenze cautelari, con ordinanza in data 18 ottobre 2012 ha disposto la
sostituzione della misura restrittiva con l’obbligo di presentazione ai carabinieri
per tre giorni alla settimana. Con successiva ordinanza del 27 novembre 2012 ha
poi revocato anche quest’ultima misura, ritenendo che le esigenze cautelari
fossero totalmente venute meno.

4. A seguito dei provvedimenti da ultimo indicati, devesi prendere atto che
la misura coercitiva cui si riferisce il ricorso è stata posta totalmente nel nulla. Il
conseguente recupero dello status libertatis da parte della ricorrente rende
necessaria la verifica circa la persistenza attuale dell’interesse, in capo a costei,
ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza di riesame, quale mezzo al fine di
conseguire la caducazione del titolo cautelare.
4.1. Sulla problematica che il quesito sottende si sono pronunciate le Sezioni
Unite di questa Corte Suprema enunciando il principio secondo cui, in tema di
ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale

2

superassero gli esami di maturità.

nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque
sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a
una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del
riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la
circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare
in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento
della stessa, formulata personalmente dall’interessato (Sez. U, n. 7931 del
16/12/2010 – dep. 01/03/2011, Testini, Rv. 249002).

essendovi alcuna deduzione della ricorrente atta a far conoscere una sua volontà
di attivare il procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione ai sensi
dell’art. 314 e segg. cod. proc. pen., né l’indicazione di una qualsiasi pregiudizio
che possa derivarle dalla mancata decisione sul ricorso, non resta che rilevare la
sopravvenuta sua carenza d’interesse ed emettere la conseguente declaratoria di
inammissibilità del ricorso; senza, peraltro, che ciò comporti condanna al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di cui all’art. 616
cod. proc. pen., non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza (v. per
tutte Cass. 5 novembre 2003 n. 44805).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso il 27/03/2013.

4.2. Alla stregua del dictum dell’organo supremo di nomofilachia, non

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