Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37724 del 27/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37724 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Muzzupappa Francescantonio, nato a Cinquefrondi il 26/06/1982

avverso l’ordinanza del 30/08/2012 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 30 agosto 2012 il Tribunale del riesame di Reggio
Calabria ha rigettato l’appello proposto da Francescantonio Muzzupappa avverso
il provvedimento col quale il locale giudice per le indagini preliminari aveva
disatteso la sua istanza di revoca della misura della custodia cautelare in
carcere, alla quale è sottoposto quale indagato per il delitto di partecipazione ad
associazione mafiosa.

Data Udienza: 27/03/2013

1.1. Ha rilevato quel collegio che gli elementi recati dal richiedente allo
scopo di evidenziare la mancanza della gravità indiziaria non avevano il requisito
della novità, rispetto al giudicato cautelare precedentemente formatosi. Infatti il
contenuto di alcuni appunti sequestrati presso l’abitazione di Francesco Pesce era
già stato valutato in sede di riesame del provvedimento genetico e ritenuto
idoneo non già ad affievolire il quadro indiziario, ma a corroborarlo;
analogamente erano state prese in considerazione in quella sede le relazioni di
osservazione, pedinamento e controllo formalizzate nei modelli OP/85, tant’è che

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Muzzupappa, per il tramite del
difensore, deducendo censure riconducibili a un solo motivo. Con esso deduce
violazione dell’art. 273, comma 1, cod. proc. pen. per essersi ingiustificatamente
negata la novità degli elementi addotti a sostegno della richiesta di revoca della
misura. A miglior chiarimento osserva che l’indizio cardine valorizzato a suo
carico è consistito nella sua identificazione con il soggetto indicato in un pizzino
come «Muzzupappa Ninaredo», sul presupposto che egli, fra i tre soggetti
omonimi residenti a Rosarno, fosse il solo ad avere frequentazioni con i vertici
della cosca Pesce; le relazioni modello OP/85 portate all’esame del Tribunale, e
da questo considerate non esaminabili perché non nuove, dimostrerebbero
invece che i soggetti da lui frequentati erano del tutto estranei all’associazione
criminale in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
1.1. Secondo un principio ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di
legittimità (Sez. 1, n. 758 del 09/02/1998, Bruno, Rv. 211118; Sez. 5, n. 7891
del 25/01/2002, Zagaria, Rv. 221771; Sez. 5, n. 20241 del 15/04/2003,
Gambino, Rv. 224551), la preclusione recata dal formarsi del c.d. «giudicato
cautelare» può essere superata solo nel caso in cui dalle indagini
successivamente espletate derivi la sopravvenienza di nuovi elementi, ovvero
l’acquisizione di elementi preesistenti, ma non valutati in occasione del
provvedimento applicativo.
1.2. Nel caso di cui ci si occupa non è riscontrabile alcuna delle due ipotesi
testé menzionate. Ed invero, le ragioni poste dal Muzzupappa a sostegno della
propria richiesta di revoca della misura cautelare si basano sulle risultanze di
taluni verbali di osservazione e pedinamento (OP/85) donde emergerebbe, a suo
dire, la fallacia della linea argomentativa sulla quale il Tribunale del riesame

2
di

ne era fatta menzione in una nota a piè di pagina.

aveva in precedenza confermato la sussistenza della gravità indiziaria a suo
carico: ciò in quanto, per un verso, risulterebbe non rispondere a verità la
affermata sua frequentazione di personaggi di vertice della cosca Pesce; per
altro verso, gli incontri assunti quali elementi indiziari (comunque con soggetti
incensurati) sarebbero assai risalenti e si sarebbero svolti in circostanze di tempo
e di luogo assolutamente normali. Conseguentemente l’essersi utilizzati dei dati
fattuali non rispondenti alla realtà emersa dalle indagini comporterebbe un
travisamento della prova, onde gli elementi proposti ex novo sarebbero tali da

precedente provvedimento.
1.3. A contrastare la correttezza giuridica dell’assunto difensivo si pone la
constatazione che i verbali OP/85 cui si riferisce il ricorrente non sono affatto
sopravvenuti, rispetto allo svolgimento del pregresso incidente cautelare: tant’è
vero che, come rimarcato dal Tribunale nel provvedimento qui impugnato, essi
erano menzionati in una nota a piè di pagina nell’ordinanza del giudice del
riesame datata 3 aprile 2012; da essi, inoltre, il ricorrente indebitamente
pretende di trarre argomento allo scopo non già di valorizzare elementi a suo
favore che non siano stati esaminati in precedenza, bensì di sollecitare una
rinnovata valutazione del compendio indiziario già noto – e vagliato – al tempo
dell’emissione dell’ordinanza genetica: il che deve ritenersi precluso per le
ragioni addotte in apertura.
1.4. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha rilevato la mancanza di novità
del materiale investigativo sottoposto al suo esame e la conseguente preclusione
della richiesta di revoca della misura cautelare.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
2.1. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma

1-ter,

delle disposizioni di attuazione al cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 27/03/2013.

disarticolare, nell’ottica del gravame, la linea argomentativa che ha informato il

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