Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37723 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37723 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPUTO RICCARDO nato a ANDRIA il 16/04/1971

avverso la sentenza del 15/11/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per violazione degli artt. 605 e 630 cod. pen. e vizio di
motivazione, in quanto nel caso in esame al ricorrente è addebitabile il sequestro di persona,
mentre non vi sono elementi certi per attribuirgli anche la responsabilità del tentativo di
estorsione, non essendovi prova che fu il Caputo ad effettuare le telefonate alla moglie della
vittima, ma una mera supposizione.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il ricorrente
ripropone pedissequamente la censura formulata in appello e disattesa con motivazione lineare,
esaustiva e corretta.
Lungi dal fondare l’affermazione di responsabilità del ricorrente su una mera
supposizione, i giudici di appello hanno dato atto della convergenza degli elementi sui quali la
stessa si fonda e costituiti, in primo luogo, dalla circostanza che il Caputo richiese alla vittima il
suo numero telefonico e si allontanò per due volte dal casolare, ove aveva lasciato il sequestrato,
in orari perfettamente compatibili con quelli delle telefonate effettuate alla moglie della vittima;
in secondo luogo, dalla circostanza che le telefonate avevano ad oggetto la richiesta di un prezzo
per la liberazione dell’ostaggio, logicamente ascriviiAall’autore del sequestro di persona,
individuato con certezza nel ricorrente e, da ultimo, dalla circostanza decisiva risultante
dall’ammissione del ricorrente, nel corso del colloquio in carcere con la moglie, di aver effettuato
le telefonate nell’erroneo convincimento che le telefonate su utenza fissa non consentissero di
identificare il chiamante: ammissione, che suscitava il commento della moglie, che gli
rimproverava leggerezza e stupidità.
Ne discende l’assoluta infondatezza della censura difensiva.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

Il difensore di Caputo Riccardo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di assise di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa il 15
ottobre 2010 all’esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bari, ha riconosciuto
l’attenuante del fatto di lieve entità e ha rideterminato la pena in anni 6 e mesi 4 di reclusione per
i reati riuniti di rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione.

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