Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37720 del 18/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37720 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIASSI CESARE N. IL 14/12/1966
avverso la sentenza n. 2807/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
04/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA

, per la parte civile, l’Avv

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/07/2013

Il sostituto procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Oscar Cedrangolo, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 marzo 2009, il Tribunale di Bergamo condannava Giassi
Cesare alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di appropriazione indebita

di un assegno bancario del medesimo importo, apponendo sullo spazio riservato
alle girate la sottoscrizione di Forlani Lara, ed il timbro della società Edil 3000 Srl;
la Corte d’appello di Brescia, con sentenza in data 4 maggio 2012, dichiarava non
doversi procedere per il delitto di appropriazione indebita, in presenza di
precedente condanna per lo stesso fatto, e confermava la condanna per il delitto di
falso, riducendo la pena.
2. L’affermazione di responsabilità è fondata sulle dichiarazioni della persona offesa
Forlani Laura, all’epoca dei fatti datrice di lavoro dell’imputato.
3. Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv. Marco Sighinolfi,
affidandolo a sette motivi:
a) violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera B, in relazione agli articoli 521 e
522 cod. proc. pen., poiché a fronte di una contestazione di contraffazione
materiale, l’imputato è stato condannato per aver concorso in detta falsificazione,
poiché la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la materiale apposizione della
firma sul titolo di credito da parte del Giassi. Il ricorrente invoca il principio
affermato dalla Prima Sezione di questa Corte (Sez. 1, n. 21918 del 07/06/2006,
Cariolo, Rv. 234696) in base al quale nel caso in cui all’imputato sia stato
contestato il ruolo di esecutore materiale di un fatto delittuoso ed il giudice lo abbia
ritenuto responsabile a titolo di concorso morale, occorre verificare se vi sia stato
mutamento della contestazione in relazione al caso concreto, valutando se il capo di
imputazione della sentenza di condanna si ponga in rapporto di continenza, od
invece di eterogeneità, con la specifica condotta originariamente contestata;
b) violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera C, in relazione all’art. 522 cod.
proc. pen., attesa la nullità della sentenza per difetto di contestazione, nullità già
sollevata in sede di appello;
c) violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera B, cod. proc. pen., in relazione agli
articoli 99 e 101 cod. pen., in riferimento alla dichiarazione di recidiva specifica, per
la quale è stato applicato un aumento di 15 giorni di reclusione, in assenza dei
presupposti di legge, atteso che dal casellario giudiziario risulta solo una condanna

2

di € 5130,73 (così riqualificata l’originaria imputazione di truffa) e di contraffazione

i

per ricettazione, mentre la sentenza impugnata richiama una condanna per
bancarotta non ancora definitiva e comunque relativa a reati che non possono
definirsi della stessa indole del reato contestato (reati contro la fede pubblica);
d) violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera E, cod. proc. pen., per mancanza di
motivazione in relazione alle ragioni del riconoscimento dell’aumento di pena per la
recidiva specifica;
e) violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera B, in relazione agli articoli 197, 210

come teste il 17 giugno 2008, ancorché indagata nel procedimento 16326/2006
R.G.N.R. per la stessa condotta di cui al capo A e per fatti connessi; il procedimento
è stato definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, ma la sentenza è
divenuta definitiva solo il 14 ottobre 2008, dopo l’escussione dibattimentale. Ne
consegue l’inutilizzabilità della prova, ex art. 191 cod. proc. pen.;
f) violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera C, in relazione all’art. 191 cod.
proc. pen., con riferimento alla deposizione di Forlani Lara, considerata dal giudice
di primo grado prova fondamentale nella ricostruzione dei fatti;
g)

violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera E, cod. proc. pen., per

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla
utilizzazione delle dichiarazioni di Forlani Lara, prima considerate irrilevanti dalla
Corte territoriale e poi utilizzate per smentire la tesi difensiva dell’imputato:
l’assegno utilizzato dall’imputato per pagare un proprio debito nei confronti di
Maffioletti Desirè era infatti il corrispettivo dell’attività lavorativa svolta quale
collaboratore (consulente o amministratore di fatto) della Forlani nella società Edil
3000 Srl, attività per la quale la società doveva all’imputato la somma di €1,300
mensili, non versati da tempo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è in parte fondato, nei limiti che si diranno.
1.1 I primi due motivi, relativi al vizio di contestazione dell’accusa ed al difetto di
corrispondenza tra imputazione e condanna sono infondati; come ripetutamente
affermato da questa Corte, anche nella sua più significativa composizione a Sezioni
Unite (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051), per aversi
mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi
essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta
prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto
dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne

197 bis cod. proc. pen., in riferimento alla deposizione di Forlani Lara, escussa

consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non
va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione
e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del
tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a
trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto
dell’imputazione.
Nel caso specifico, non è dato riscontrare alcuna violazione del diritto di difesa,

da altri, le sentenze di merito hanno affermato l’esistenza di una condotta di
falsificazione commessa indirettamente, ricorrendo materialmente all’opera di una
terza persona.
2. Vengono poi in rilievo, logicamente, il quinto e sesto motivo, relativi alla modalità
di escussione della persona offesa Forlani Laura e, conseguentemente, il settimo
motivo, relativo al vizio motivazionale in ordine all’utilizzo delle sue dichiarazioni.
Nei motivi nuovi di appello il ricorrente denunciava violazione degli artt. 197, 210 e
197 bis del codice di rito, osservando che la persona offesa Forlani Laura andava
escussa in sede dibattimentale ai sensi dell’ad. 210 cod. proc. pen., essendo
imputata di reato connesso, rappresentato dalla bancarotta fraudolenta per la
distrazione della somma di cui il Giassi si sarebbe appropriato (reato per il quale
anche l’imputato era stato condannato); la parte produceva altresì la sentenza di
applicazione della pena del G.U.P. di Bergamo, n. 401 del 16 aprile 2008.
deducendo l’inutilizzabilità della deposizione a norma dell’ad. 64, comma 3 bis, cod.
proc. pen., in mancanza degli avvertimenti di cui alla lettera c dell’ad. 64, comma
3, richiamati dal comma 6 dell’ad. 210 del codice di rito.
2.1 La censura è di fatto condivisa dalla Corte territoriale, ma l’inutilizzabilità della
prova è superata, poiché si ritiene che la deposizione non ha nessuna rilevanza ai
fini del reato di falso, posto che “la persona offesa nessuna notizia fornisce in ordine
alla riferibilità al Giassi della firma apposta sull’assegno” (pagina 8). La Corte
territoriale omette di considerare, però, che la deposizione della Forlani è l’elemento
di prova fondamentale ai fini della ricostruzione della complessiva vicenda e del
delitto di falso, quanto meno con riferimento alla falsità della sottoscrizione, in tal
modo perpetrando quel vizio di illogicità della motivazione denunciato con il settimo
motivo, che pertanto deve essere accolto.
2.2 In breve, la decisione della Corte da una parte assume la deposizione della
Forlani come prova fondamentale e dall’altra la considera una prova irrilevante.
2.3 In tema di ricorso per Cassazione, sussiste la ipotesi di manifesta illogicità della
motivazione quando il giudice di merito, nel compiere l’esame degli elementi

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considerato che, più che un’ipotesi di concorso morale nella falsificazione commessa

probatori sottoposti alla sua analisi e nell’esplicitare, in sentenza, l’iter logico
seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca e
parziale. Invero il legislatore ha inteso equiparare la carenza di motivazione alla
carenza di logica nella motivazione; detta carenza va desunta, più che dalla
mancanza di parti espositive del discorso motivazionale, dalla assenza di singoli
elementi esplicativi, i quali siano tali da costituire tappe indispensabili di un
percorso logico-argomentativo, che deve necessariamente snodarsi tra i temi sui

16/03/2000, Frasca, Rv. 215966).
3. Le ulteriori doglianze mosse col secondo e terzo motivo di ricorso, in relazione
alla recidiva, restano assorbite.
4. In conclusione la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione
della Corte d’appello di Brescia per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per nuovo
esame.
Così deciso in Roma il 18 luglio 2013
Il consigliere estensore

Il presidente

quali il giudice è tenuto a formulare la sua valutazione (Sez. 5, n. 4893 del

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