Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3772 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3772 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

( N I OPclq 4+. -13 1 03 ) .4463 ;
sul ricorso proposto da: CO N STA
CO,STAOT/g SCUNIPEA ESA NOT I tv). 29/4221 .4q8e;
MILEN GHEORGHIEV MILKOV
avverso l’ordinanza n. 3183/2012 GIP TRIBUNALE di ASCOLI
PICENO, del 19/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFkAELE CAPOZZI;
eri oU))
lette/.sentita.le conclusioni del PG Dott. 44-1_, PE

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Data Udienza: 03/10/2013

N.10054/13-RUOLO N.13 C.C.N.P.(2341)

RUTENUTO IN FATTO
1.COSTANTIN Ioan e COSTANTIN Scumpea Banut, anche nell’interesse di MILEN
Gheorghiev Milkov, impugnano innanzi a questa Corte , per il tramite del loro
difensore, l’ordinanza del 19 febbraio 2013, con la quale il G.U.P. del Tribunale di
Ascoli Piceno ha respinto l’istanza proposta dal MILEN, intesa ad ottenere la
restituzione in suo favore del furgone targato BH9225BM, siccome veicolo di sua

Il furgone era stato sottoposto a sequestro in quanto adibito alla commissione di
un reato di furto.

2.11 Tribunale ha rilevato come fossero in corso indagine al fine di appurare
l’eventuale coinvolgimento del MILEN nella commissione di detto reato.

3.1 ricorrenti formulano due censure:
I)-erronea applicazione della legge penale, in quanto il G.I.P. avrebbe omesso di
valutare la documentazione da essi fornita, consistita in una procura speciale,
dalla quale poteva evincersi che il MILEN aveva prestato il furgone di sua
proprietà, del quale era stato chiesto il dissequestro, a COSTANTIN Scumpea
Banut, autorizzandolo a portarlo all’estero;
II)-erronea applicazione della legge penale, in quanto il MILEN, proprietario del
veicolo sottoposto a sequestro, non era assolutamente indagato come
concorrente nel furto, per il quale solo essi istanti e non il MILEN erano indagati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 presente ricorso è stato proposto avverso il provvedimento del 19 febbraio
2013, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto una richiesta
di restituzione di un autoveicolo sottoposto a sequestro, formulata dal terzo
proprietario MILEN Gheorghiev Milkov.

2.Tanto premesso, va innanzitutto dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai
sottoscrittori del presente ricorso, COSTANTIN Ioan e COSTANTIN Scumpea
Banut, quali soggetti che avevano la disponibilità dell’autoveicolo sequestrato,
siccome ritenuto strumento di commissione del delitto di furto, per il quale essi
erano indagati.
Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte invero, la decisione adottata dal
G.U.P. sull’opposizione proposta avverso il decreto con il quale il P.M. si è
pronunciato sull’istanza di dissequestro, pur essendo ricorribile per cassazione

proprietà.

non solo per violazione del contraddittorio e delle forme di trattazione del
procedimento, ma anche per tutti i motivi deducibili in sede di legittimità, di cui
all’art. 606 comma 1 cod. proc. pen., è pur sempre censurabile solo ed
unicamente con riferimento alla cessazione della necessità di mantenere il
sequestro a fini di prova, atteso che le censure relative alla legittimità, alla
validità ed all’opportunità del sequestro possono essere fatte valere anche per il
merito solo con la richiesta di riesame; ed è evidente che, nella specie, le
censure formulate da COSTANTIN Ioan e COSTANTIN Scumpea Banut,

30/10/2008, Manesi, Rv. 242290).

3.E’ altresì inammissibile il ricorso proposto dal terzo estraneo MILEN Ghoeghiev
Milkov, inteso ad ottenere il dissequestro dell’autoveicolo, del quale egli si è
qualificato proprietario.
Invero, a prescindere dalla probabile irritualità del ricorso, siccome proposto non
da lui direttamente, ma da altri soggetti anche nel suo interesse, va rilevato che,
comunque, il ricorso è stato proposto da un terzo per il tramite di un difensore
non munito di procura speciale.
Invero i terzi interessati nel procedimento di opposizione ad un provvedimento di
sequestro o di confisca vanno considerati alla medesima stregua dei soggetti
indicati dall’art. 100 cod. proc. pen., essendo essi portatori di interessi civilistici,
si che non possono stare in giudizio personalmente, ma hanno un onere di
patrocinio, che può essere soddisfatto solo per mezzo del conferimento di una
procura speciale, nella specie non rilasciata dal MILEN al difensore che ha
proposto il presente ricorso (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 10398 del
29/2/2012, Lucà, Rv. 252925).

4.Da quanto sopra consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, con
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della
somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2013.

appartengono appunto a tale ultimo novero (cfr. Cass. SS.UU. n. 9857 del

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