Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37716 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37716 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAGGI GIANCARLO nato il 28/01/1941

avverso la sentenza del 26/09/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per contraddittorietà e mancanza di motivazione in relazione
alla mancata derubricazione del reato in furto tentato aggravato, in quanto si è ritenuto integrato
il reato di tentata rapina aggravata nonostante la condotta meramente passiva dell’imputato,
limitatosi a fuggire, come chiarito in dibattimento; la stessa Corte ha ritenuto irrilevante che
l’imputato impugnasse un cacciavite per aprire la porta dall’interno e non per aggredire o
minacciare, cosicché doveva riqualificarsi il fatto e ritenere assorbito il reato di cui all’art. 707
cod. pen. dall’aggravante della violenza sulle cose.
Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge con riferimento ìllae dl
alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 cod. pen., in quanto
l’imputato si era introdotto di notte negli uffici della ditta CO.SE.AS . nella convinzione che non
vi fossero titolati o utenti.
Con il terzo motivo censura la mancanza di motivazione relativa al diniego delle
attenuanti generiche, non giustificato nonostante la valutazione dell’età avanzata, del buon
comportamento processuale.
Il ricorso è inammissibile per genericità nonché proposto per un motivo non consentito.
Va precisato che il giudizio di rinvio aveva ad oggetto unicamente la verifica della
sussistenza dell’aggravante dell’uso dell’arma nel tentativo di rapina, cosicché la valutazione della
Corte di appello era limitata a tale profilo, con preclusione della possibilità di riqualificare il
fatto, stante l’oggettivo impiego di violenza nei confronti della persona offesa, che lo aveva
sorpreso all’interno degli uffici; peraltro, la verifica compiuta sul punto censurato da questa Corte
ha portato all’esclusione dell’aggravante proprio per le ragioni indicate dall’appellante, cosicché
risulta incomprensibile la riproposizione del motivo.
Inammissibile per manifesta infondatezza è l’ultimo motivo relativo al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificato dalla ritenuta recidiva e dal rilievo
assorbente attribuito ai precedenti penali rispetto agli elementi dedotti dalla difesa.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

Il difensore di Gaggi Giancarlo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova, decidendo in sede di rinvio, in parziale
riforma della sentenza emessa il 5 febbraio 2014 dal Tribunale di Genova, ha escluso
l’aggravante dell’uso dell’arma e ha rideterminato la pena la pena inflitta in anni 1 mesi 8 e giorni
4 di reclusione e 460 euro di multa per i reati di tentata rapina impropria, porto di oggetti atti ad
offendere e porto di arnesi da scasso, ritenuta la recidiva, riconosciuta l’attenuante per il
risarcimento del danno e applicato l’aumento per la continuazione.

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