Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37715 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37715 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRASSO PASQUALINO nato a CATANIA il 18/04/1981

avverso la sentenza del 01/03/2018 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pasqualino Grasso ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Catania, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di Catania, ha
escluso la recidiva e revocato la dichiarazione di delinquenza abituale, confermando nel resto la
condanna per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/2011 (per inosservanza degli orari di
entrata ed uscita da casa). Egli deduce, con l’unico motivo, la mancanza di motivazione in
relazione alla invocata rideterminazione della pena ed alla denegata applicazione delle

2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il ricorrente, ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le
puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
3.1. D’altronde, il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non risulta
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione (Sez.
5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142), mentre il diniego delle circostanze attenuanti
generiche è solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n.
19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali il comportamento processuale ed i
precedenti penali del Grasso (v. pagina 2 della sentenza).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 giugno 2018

circostanze attenuanti generiche.

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