Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37711 del 31/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 37711 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CALTANISSETTA
nei confronti di:
PISANO SANTO N. IL 21/11/1972
avverso la sentenza n. 29/2007 GIUDICE DI PACE di PIAZZA
ARMERINA, del 18/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. )1
che ha concluso per ,9{. eu,Lakau.„1..0.g C a< - auf2 Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. Ce4,046--) ----- Data Udienza: 31/05/2013 -. FATTO E DIRITTO Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Caltanissetta avverso la sentenza del Giudice di pace di Piazza Armerina in data 18 maggio 2012 con la quale Pisano Santo è stato assolto, perché il fatto non sussiste, dai reati di lesioni personali volontarie e minacce in danno dello zio Pisana Filippo, contestati come commessi 1'11 settembre 2006, nonché lo stesso imputato è stato dichiarato non punibile in ordine al reato di ingiuria in danno della stessa parte offesa, per la reciprocità delle offese. della persona offesa sia in violazione di legge che con motivazione contraddittoria. Sotto il primo profilo il Procuratore generale denuncia l'erronea applicazione dell'articolo 192 cpp, essendo stata, dal giudice, ritenuta non rispettata la regola del riscontro delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, in realtà non prevista dal codice di diritto. Sotto il secondo profilo il Procuratore impugnante ha evidenziato come, comunque, i riscontri fossero stati materialmente acquisiti e consistessero nella documentazione sanitaria attestante le lesioni di cui all'imputazione nonché nelle dichiarazioni del teste Pisana Biagio. Il ricorso è fondato nei limiti che si indicheranno. Il Procuratore Generale denuncia il vizio della motivazione e la violazione dell'art. 192 cpp, con riferimento ai dati obiettivi costituiti dalla certificazione medica attestante l'asportazione del dito della mano e l'abrasione del gomito della P.O.,nonché dalle dichiarazioni del teste Pisana Biagio che avrebbe confermato il racconto della persona offesa su tutti e tre i reati. Si tratta di elementi che, nella prospettazione dell'impugnante, dovrebbero valere a dimostrare la sussistenza dei reati di lesioni volontarie alla mano della PO, ed anche le condotte materiali di minacce e ingiuria. Sotto quest'ultimo profilo, però, la impugnazione è generica, quanto alla motivazione del giudice del merito che ha riconosciuto la consumazione della condotta integrante ingiuria, da parte dell'imputato, ma la ha ritenuta non punibile per la reciprocità delle offese: circostanza ignorata dall'impugnante. Dunque, con riferimento alla imputazione del delitto di ingiuria, il motivo di ricorso è infondato. Per quanto concerne il delitto di minacce, il ricorso è ugualmente privo di fondamento ed al limite della inammissibilità, perché finisce per proporre una alternativa ricostruzione del fatto, dal momento che censura una motivazione completa, nella quale il Giudice di pace ha sostenuto di non credere alla persona offesa posto che nessuno dei testi presenti o intervenuti subito dopo i fatti — compreso Pisana Biagio- aveva confermato in dibattimento di avere udito proferire le minacce. Per quanto, invece, concerne il reato di lesioni volontarie, il vizio della motivazione è invece apprezzabile, posto che il Giudice di pace ha affermato che il taglio del dito alla mano della P.O. sarebbe stato cagionato — secondo le dichiarazioni della medesima vittima- dal maldestro uso del coltello che essa aveva estratto per difendersi dall'aggressione dell'imputato: una simile ricostruzione dei fatti, ad opera del giudice del merito, è però manifestamente illogica perché finisce per concludere per la estraneità, dal punto di vista causale, della condotta dell'imputato rispetto alla determinazione delle lesioni della P.O., pur muovendo dalla premessa che una aggressione ad opera dell'imputato ci fu , in danno dello zio, e che l'imputazionefondata evidentemente sulle dichiarazioni della P.O.- conteneva la contestazione di un comportamento del nipote, connotato da pugni, in esito al quale si era sviluppata la fase più propriamente lesiva in danno della PO. Deduce l'impugnante il vizio della motivazione, consistito nell'avere, il giudice, svalutato le dichiarazioni • Una simile ricostruzione presenta, invero, una grave lacuna ricostruttiva che è quella che si compendia nella affermazione, sia pure implicita ma comunque assertiva, della assenza di un nesso di causalità fra il comportamento aggressivo dell'imputato, la caduta in terra della PO e le lesioni che la stessa ha riportato alla mano, sia pure per effetto di un coltello che essa stessa impugnava: l'uso di un'arma, cioè, tale da avere comportato il risultato lesivo, in esito ad una dinamica che non è stata analizzata nei dettagli, e che ben potrebbe avere visto la complessiva condotta aggressiva dell'imputato, comprendere l'impiego, in senso offensivo, del coltello originariamente impugnato dalla PO. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza limitatamente alla imputazione di lesioni volontarie, affinchè il giudice del rinvio colmi la lacuna argomentativa rilevata, libero nella decisione finale, senza però PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di lesioni personali volontarie con rinvio al Giudice di pace di Piazza Armerina per nuovo esame sul punto.Rigetta nel resto il ricorso. 1 ma gio nte 2013 ripetere il percorso motivazionale qui censurato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA