Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37710 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37710 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIMODUGNO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 27/12/1980

avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

é

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione della legge penale.
Deduce che per effetto della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità
dell’imputato, l’appello era limitato alla determinazione della pena, ridotta ma in misura minima,
senza riconoscere le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e senza escludere la recidiva
in considerazione del corretto comportamento processuale. La Corte di appello si è limitata a
condividere le argomentazioni del primo giudice, rendendo una motivazione insufficiente ed
irrogando una pena non proporzionata all’effettiva offensività del fatto.
Il ricorso è inammissibile per genericità nonché per motivo non consentito, in quanto il
ricorrente ripropone censure in ordine al trattamento sanzionatorio, già esaminate e disattese dai
giudici di appello con motivazione lineare, congrua e non manifestamente illogica.
Premesso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di
merito, che la esercita, cos i come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli
artt. 132 e 133 cod. pen., ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014,
Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che nel caso di specie non ricorre.
Infatti, i giudici hanno ritenuto congrua la determinazione della pena base fissata dal
giudice di primo grado, avuto riguardo sia alla oggettiva gravità e pericolosità della condotta
dell’imputato, che alla personalità dello stesso, gravato da numerosi precedenti, ostativi al
riconoscimento delle attenuanti generiche, anche in ragione del fatto che il reato era stato
commesso in costanza di sottoposizione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al
servizio sociale e con argomentazione coerente hanno ritenuto che la condotta fosse espressiva di
una maggiore pericolosità dell’imputato in relazione ai precedenti anche specifici a suo carico.
Ne deriva che correttamente è stata ritenuta e giustificata la recidiva ed escluso il
riconoscimento delle attenuanti generiche per la prevalenza accordata agli elementi evidenziati
rispetto al comportamento processuale, evidenziato dalla difesa, limitando il ridimensionamento
della pena all’aumento applicato a titolo di continuazione.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

Il difensore di Dimodugno Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza emessa il
6 marzo 2017 dal Tribunale di Potenza, ha ridotto la pena inflitta ad 1 anno e mesi 10 di
reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di alterazione da
assunzione di stupefacenti, ritenuta la recidiva contestata e con la diminuente per il rito
abbreviato.

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