Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3771 del 18/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3771 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AVINO PASQUALE N. IL 04/04/1975
avverso la sentenza n. 2087/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
12/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Gensrale in persona del Dott. i-e-‘ 62-20. 5~217-4- 6C14`24e
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, ‘ vv
Udit i difensor Avv

Data Udienza: 18/07/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Avino Pasquale avverso la sentenza
emessa in data 12.11.2012 dall Corte di appello di Salerno che in riforma di quella in
data 18.6.2010 del Tribunale di Sala Consilina con la quale il predetto era stato
riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 73, 5 0 comma dPR 309/1990
(detenzione a fini di spaccio di eroina e cocaina), riduceva la pena inflitta ad anni uno
e mesi sei di reclusione ed C 5.250,00 di multa.
Deduce il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta penale responsabilità (rispetto

concessione delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva, alla
mancata riduzione della pena pecuniaria e la violazione di legge in ordine al giudizio di
comparazione tra attenuanti ed aggravanti.
Considerato in diritto
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Premesso che la motivazione addotta in ordine alla penale responsabilità (con
riferimento alla reiezione della tesi difensiva della destinazione dello stupefacente ad
uso meramente personale), laddove ha richiamato, condividendola, quella di primo
grado -estremamente articolata e meticolosa sul punto (pag. 2 sent. in relazione a
pagg. 2-8 di quella di primo grado)- s’appalesa del tutto congrua e corretta, la
reiterazione in questa sede della medesima censura sul punto vale a qualificare il
primo motivo di ricorso come aspecifico.
Tanto meno può trovare accoglimento la doglianza relativa al giudizio di comparazione
attesa la recente qualificazione dell’art. 73, 5° comma dPR 309/1990 come ipotesi
autonoma di reato (art. 2 del D.L. n. 146 del 2013, conv. in legge n. 10 del 2014).
Si deve riconoscere, invece, la mancanza di motivazione in ordine all’omessa
concessione delle impetrate attenuanti generiche e alla invocata esclusione della
recidiva.
Inoltre, benché la misura della pena sia stata ridimensionata onde la richiesta di
riduzione di quella pecuniaria non avrebbe più ragione di persistere, va rilevato, ai
sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di motivo -inerente la misura della
pena- che non poteva essere dedotto all’epoca attese le ragioni intervenute a
sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso, che recentemente è
entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del D.L. n. 36 del 2014
con la quale, tra l’altro, è stata ribadita (essendo già stata affermata dal D.L. n. 146
del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di 21.2.2014), la natura di reato autonomo
dell’ipotesi di cui al 5° comma del dPR 309/1990 per tutte le tipologie di stupefacenti
e rimodulata la pena da sei mesi a quattro anni di reclusione e da C 1.032 a C 10.239
di multa.

2

a quanto dedotto con i motivi di appello rimasti senza risposta), alla mancata

Tale novella sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è attualmente
applicabile, ai sensi dell’art. 2 comma 4 0 c.p., al caso in esame, sicchè la pena inflitta
risulta, ad oggi, illegittima.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura della
pena inflitta, all’omessa valutazione della concedibilità delle attenuanti generiche e
dell’esclusione della recidiva con rinvio, su tali punti, alla Corte di appello di Napoli).
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Napoli limitatamente

all’esclusione della recidiva.
Così deciso in Roma, il 18.7.2014

alla misura della pena, alla omessa valutazione della concedibilità delle attenuanti e

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