Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3771 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3771 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI MILANO
nei confronti di:
GIOFFREDI COSIMO N. IL 18/01/1972
avverso l’ordinanza n. 17950/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 23/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/~ le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 03/10/2013

1. Avverso la decisione con la quale il Magistrato di sorveglianza di
Milano ha rigettato la sua richiesta di dichiarare Gioffredi Cosimo
delinquente abituale e di applicargli, di conseguenza, la misura di
sicurezza dell’assegnazione ad una casa di lavoro per anni due,
propone ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica
denunciandone l’illegittimità per violazione di legge e difetto di
motivazione.
2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede chiedeva invece
di qualificare il ricorso come appello ai sensi dell’art. 680 c.p.p. con
trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano,
giudice dell’appello.
3. Le conclusioni del P.G. in sede sono del tutto condivise dalla
Corte.
Ed invero, ai sensi dell’art. 680 c.p.p., contro i provvedimenti del
magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la
dichiarazione di abitualità nel reato, possono proporre appello al
tribunale di sorveglianza sia il P.M. che l’interessato ed il suo
difensore.
Opportunamente ha altresì evidenziato il P.G. in sede che nella
fattispecie neppure può ritenersi proposto ricorso immediato per
cassazione (cosiddetto “per saltum”) giacchè siffatto rimedio,
secondo consolidato insegnamento, è possibile nella sola fase di
cognizione, ciò dovendosi desumere dalla formulazione letterale
dell’articolo 569, comma 1, del c.p.p., il quale attribuisce la facoltà
di proporre direttamente ricorso per cassazione alla parte che ha il
diritto di appellare la “sentenza” di primo grado (Cass., Sez. VI,
15/02/2005, n. 9970) e non già, come nel caso in esame, il
provvedimento reso con ordinanza dal magistrato di sorveglianza.
Di qui, l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 568 c.p.p., co 5,
istituto ispirato al principio della conservazione degli atti
processuali, eppertanto la conversione del ricorso in esame in
appello al tribunale di sorveglianza territorialmente competente.
P. T. M.
la Corte, qualificato il ricorso come appello ai sensi dell’art. 680
c.p.p., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza
di Milano
Così deciso in Roma, addì 3 ottobre 2013
Il Presidente
Il cons. est. ,

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

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