Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37709 del 23/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37709 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO EMILIA N. IL 17/05/1975
avverso la sentenza n. 478/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
03/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA

dito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/05/2013

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Sante Spinaci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello dell’Aquila confermava

Giulianova, in data 23 aprile 2007, con la quale Di Rocco Emilia era condannata
alla pena di giustizia per il delitto di falsità materiale commessa dal privato in
certificati o autorizzazioni amministrative, per la falsificazione di un contrassegno
di assicurazione, apparentemente emessi dalla compagnia “HDI Assicurazioni”.
2. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del
proprio difensore, avv. Pasquale Provenzano, affidato ad unico motivo, con il
quale viene dedotta violazione dell’articolo 606, lettera C, in relazione all’art. 179
cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali
stabilite a pena di nullità, conseguenti all’omissione dell’avviso per l’udienza
d’appello al difensore di fiducia, avv. Cetrulo, essendo questi deceduto ed alla
successiva indicazione di questi come difensore di fiducia all’udienza di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1 Correttamente il decreto di citazione della Corte d’appello è stato notificato
all’avv. Mauro D’Aroma del foro di L’Aquila, nominato d’ufficio, risultando agli atti
che il difensore di fiducia era deceduto.
Allorchè infatti dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti che non si è potuto
provvedere alla notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia
dell’imputato, a causa del suo decesso, il giudice, prima del dibattimento, deve
provvedere immediatamente alla nomina di un difensore d’ufficio (Sez. 2, n.
48881 del 26/11/2009, Carbonara, Rv. 246474).
2. Consegue da quanto sopra l’inammissibilità del ricorso; alla declaratoria di
inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile
alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n.

2

integralmente la sentenza emessa del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di

186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende,
di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2013
Il consigliere estensore

Il presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

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