Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37709 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37709 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUDA VINCENZO nato a BAGNARA CALABRA il 03/11/1960

avverso la sentenza del 12/10/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vincenzo Buda ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
Reggio Calabria ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, con cui
egli è stato condannato alla pena di legge per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare.
Il ricorrente eccepisce, nell’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
relazione alla denegata applicazione dell’art. 131-bis c.p.
2. Il ricorso è inammissibile.

puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto insussistenti i presupposti
dell’invocata causa di non punibilità in considerazione sia della gravità del fatto, sia dei
precedenti per reati della stessa indole (v. pagine 6 -7 della sentenza).
4.1. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato
dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa
valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu °culi
percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 giugno 2018

3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le

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