Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37707 del 23/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37707 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MENNITI VINCENZO N. IL 26/08/1951
avverso la sentenza n. 37/2010 TRIBUNALE di NAPOLI, del
30/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal
5LA
Consigliere Dott. FERDIN h. I
I ito
rocuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

(

Data Udienza: 23/05/2013

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Menniti Vincenzo è stato condannato dal giudice di pace di Napoli per i reati di
ingiuria e diffamazione in danno di Aiello Assunta, Aiello Ciro, Aiello Rosario e

offensivi dei muri dell’androne, delle rampe e delle scale condominiali ed
all’interno dell’ascensore dello stabile in cui vive, nonché mediante l’inserimento
di bigliettini all’interno della cassetta delle lettere della famiglia Aiello. La
sentenza è stata confermata dal Tribunale di Napoli, in data 30 marzo 2012, a
seguito di appello proposto dall’imputato.
2. Ricorre per cassazione il Menniti, con ricorso redatto dal difensore avv. Angelo
Peluso, affidato a unico motivo, relativo a vizio di motivazione; il ricorrente
lamenta che la decisione è fondata sulla visione, differita e filtrata, da parte dei
testimoni, di un filmato VHS estratto dalla telecamera installata dalle persone
offese all’interno dell’ascensore condominiale e non sull’esame diretto della
videoripresa. Il ricorrente evidenzia altresì che i testi della difesa, Errico Angelo e
Reita Giuseppe, pur riferendo sul contenuto della ripresa, hanno fornito una
versione diversa e ciò avrebbe imposto una assoluzione secondo il canone
probatorio del ragionevole dubbio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
1.1 Secondo l’insegnamento di questa Corte, il giudice di merito può trarre il
proprio convincimento anche da ricognizioni non formali e riconoscimenti
fotografici perché, nell’ambito dei poteri discrezionali che l’ordinamento gli
riconosce, può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all’identificazione
dell’autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce
accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi
di prova e del libero convincimento (V., tra le altre, Sez. 4, n. 45496 del
14/10/2008, Capraro, Rv. 242029; Sez. 2, n. 7530 del 25/03/1998, Daccò, Rv.
210926).
1.2 Nel caso di specie il riconoscimento dell’imputato sulla base della visione del
filmato della telecamera installata dalle persone offese, è stato effettuato non

2

Astuti Margherita, realizzate mediante l’imbrattamento con scritte e disegni

solo e non tanto delle persone offese stesse, ma da testi ulteriori, quali
Cocciardo Carmela e Schioppa Vincenzo, abitanti nello stesso stabile
dell’imputato e delle persone offese, i quali conoscevano personalmente il
prevenuto e che quindi avevano dimestichezza con il suo aspetto fisico.
Anche i testi di difesa Errico e Reita hanno riconosciuto nel filmato loro mostrato
l’imputato, rendendo così superfluo ogni altro accertamento istruttorio.
1.3 Dunque l’individuazione rappresenta un vero e proprio dato probatorio (più

in sè, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato il filmato, si
dica certo della identificazione dell’imputato (con riferimento al riconoscimento
fotografico, recentemente, Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv.
253910); allorquando poi, l’individuazione, ribadita in dibattimento, difetti di
ulteriori riscontri, può essere determinante, ai fini dell’affermazione di
responsabilità dell’imputato in ordine al fatto contestato, quando presenti
caratteri di certezza assoluta e risulti ancorata non soltanto a mere
rappresentazioni o sensazioni del dichiarante, ma ad elementi oggettivi (Sez. 2,
Sentenza n. 45787 del 16/10/2012, Abbate, Rv. 254353), come appunto
affermato dai giudici di merito con riferimento al caso di specie, nel quale
l’individuazione è formulata in termini di certezza, è operata da ben quattro
persone diverse, oltre che dalle persone offese e si fonda sulla conoscenza
diretta della persona riconosciuta e sulla nitidezza del filmato.
In conclusione nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata sul
punto della ricognizione.
1.4 Nè possono essere prese in esame le circostanze relative alla affidabilità
delle ricognizioni atipiche, trattandosi di questioni di fatto rispetto alle quali non
è ammissibile un intervento in sovrapposizione argomentativa di questa Corte,
rispetto alle conclusioni assunte dai giudici di merito, se sorrette, come nel caso
in esame, da motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.
2. In conclusione il ricorso dell’imputato va rigettato; al rigetto consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processsuali.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2013

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Il consi liere es nsore

Il presidente

precisamente una prova atipica), la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento

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