Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37707 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37707 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRARA MICHELE nato a AVELLINO il 26/06/1980

avverso la sentenza del 20/10/2017 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Michele Ferrara ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello
di Potenza ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Matera, con cui egli è stato
condannato alla pena di legge per i reati di truffa e calunnia (in relazione alla denuncia di
smarrimento di assegni bancari). Il ricorrente eccepisce, con il primo motivo, il vizio di
motivazione per travisamento della prova ai fini della ricostruzione dei fatti; con il secondo
motivo, la violazione di legge in ordine alla ritenuta integrazione del reato di calunnia.

3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le
puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto che la denuncia di smarrimento
dei titoli fu strumentale rispetto alla successiva negoziazione da parte dell’avente causa e
stimato pertanto integrata la fattispecie della calunnia, facendo lineare applicazione dei
consolidati principi di legittimità in materia (v. da ultimo Sez. 2, n. 14145 del 09/02/2018,
Nicolosi e altri, Rv. 272756).
4.1. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato
dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa
valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu °cui/
percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 giugno 2018

2. Il ricorso è inammissibile.

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