Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37706 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37706 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANGANO GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 02/12/1978

avverso la sentenza del 19/10/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giuseppe Mangano ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Reggio Calabria ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria, con cui egli è stato condannato alla pena di legge per i reati di resistenza a p.u.,
lesioni personali e danneggiamento. Il ricorrente eccepisce, nei tre motivi dedotti, la violazione
di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione degli elementi
oggettivo e soggettivo dei tre reati ascrittigli.

3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le
puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto provati il comportamento
violento e minaccioso del Mangano in danno degli agenti al fine di impedire la sua compiuta
identificazione, il nesso di causa effetto fra la condotta violenta e le lesioni refertate
all’operante ed i danni alla portiera dell’auto di servizio (v. pagine 3 e 4 della sentenza).
4.1. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato
dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa
valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu ()culi
percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 giugno 2018

2. Il ricorso è inammissibile.

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