Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37703 del 30/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37703 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLO MAURIZIO N. IL 16/10/1986
avverso la sentenza n. 1750/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 19/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Ge erale i • ers2del Dott.
che ha concluso per
40.49140

Udito, per la parte *vile, l’Avv

Data Udienza: 30/04/2013

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P42,(,J))

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 19.7.2012 la Corte di Appello di Catanzaro pronunziava la
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 4/5/2009,appellata da
GALLO Maurizio,ritenuto responsabile del reato di cui agli artt.582-583 comma 1
n.1 CP. per aver cagionato a Palermo Carlo Alberto lesioni con un pugno al

condannato —previa concessione delle attenuanti generiche,ritenute prevalenti sulle
aggravanti- alla pena di mesi sei di reclusione,convertita,ex art.53 L.n.689181,in
€6.971,40 di multa .La Corte territoriale aveva disposto l’applicazione del beneficio
della sospensione condizionale della suddetta pena,e la non menzione della condanna
nel certificato del Casellario giudiziale.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore ,deducendo:
1-la violazione e falsa applicazione dell’art.59 comma II CP.in riferimento agli
artt.582/583 CP.
A riguardo il ricorrente rilevava che pur essendo il reato di lesioni indicato
dall’art.582 CP. caratterizzato da dolo generico,ai fini della sussistenza
dell’aggravante di cui all’art.583 comma 1 CP. il giudice avrebbe dovuto verificare se
l’imputato fosse consapevole delle conseguenze lesive per quanto riguardava la
durata della malattia,insorta in un soggetto predisposto alla patologia stessa.
Sul punto il ricorrente censurava la decisione con la quale si era ritenuta addebitabile
all’imputato l’entità delle lesioni di cui alla contestazione, rilevando la violazione
dell’art.59 comma 2 CP.Rilevava che in tal senso l’esclusione dell’aggravante menzionata avrebbe consentito
la diversa valutazione del fatto-reato,pur essendo state considerate prevalenti le
attenuanti generiche.
In base a tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

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viso,giudicate guaribili oltre i quaranta giomi,fatto acc.in data 19.7.2005,e

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.
Premesso che nella specie risulta addebitata all’imputato la condotta contestata ex
art.582,583 comma 1 n.1 CP. per avere attinto con un pugno al viso Palermo Carlo

perdita di sangue e successivo stress postraumatico( con postumi di ferita lacerocontusa alla regione temporale sinistra ed ecchimosi all’orecchio sinistro con stato di
ansia e depressione) di durata superiore ai giorni 40-deve evidenziarsi che dal testo
del provvedimento impugnato si desume la puntuale valutazione elle risultanze
processuali,con specifico riferimento all’accertamento del fatto contestato,emerso da
deposizione della persona offesa corroborata da deposizioni conformi di soggetti
presenti al momento del contrasto con l’imputato.
In tale contesto il Palermo,docente dell’istituto presso il quale l’imputato aveva
conseguito un diploma ,aveva subito l’aggressione dell’allievo.
Orbene,deve evidenziarsi che la sentenza di cui si tratta rende motivazione specifica
altresì in ordine all’accertamento delle lesioni,che venivano attestate da certificati
medici,dai quali risultava sia il danno fisico,che le conseguenze psichiche,consistite
in sindrome depressiva,e stress derivante dal trauma subito.
In riferimento alle censure difensiva va rilevato che appare del tutto pertinente ed
esauriente l’analisi compiuta dal giudice di appello della tesi difensiva,tendente ad
escludere l’applicazione dell’ipotesi enunciata ai sensi dell’art.582-583 comma I
CP.,evidenziando che le conclusioni del consulente tecnico di parte non erano tali da
contrastare le certificazion i mediche rilasciate da strutture sanitarie specializzate in
patologie mentali(indicate a fl.4 della sentenza)ritenute del tutto attendibili.
Va altresì condivisa essendo conforme ai canoni giurisprudenziali la valutazione
compiuta ai fini della configurabilità dell’ipotesi aggravata del reato di lesioni.
In tal senso risulta rettamente evidenziato che l’elemento psicologico del reato va
individuato nel dolo generico,che include la consapevolezza della idoneità della
2

Alberto,cagionandogli lesioni all’arcata sopraccigliare sinistra ,con conseguente

condotta determinare l’evento,comprendendo in tale accezione tutte le conseguenze
lesive dell’azione contestata.
V.sul punto —Sez.V,sentenza del 7.12.1982,n.11781,Menni,secondo la quale nel
delitto di lesioni personali volontarie l’elemento psicologico consiste nella volontà di
attentare all’incolumità fisica altrui e poiché l’atto di violenza fisica può avere

risponde a titolo di dolo e non di colpa delle conseguenze lesive che ne derivano,le
quali ricollegandosi all’iniziale atto di violenza,ne rappresentano un normale e
prevedibile sviluppoPertanto devono ritenersi prive di fondamento le censure difensive inerenti alla
violazione di legge con riferimento all’art.59 comma 2-582-583 comma I CP.
Va dunque pronunziato il rigetto del ricorso,a cui consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali,nonché alla rifusione delle spese sostenute in
questo grado dalla costituita parte civile,che vengono liquidate in complessivi euro
1.800,00,oltre accessori come per legge-

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione dalla
parte civile Palermo Carlo Alberto liquidate in €1.800,00 oltre accessori come per
legge.
Roma,deciso in data 30 aprile 2013.

IL Consigliere relatore
IL P IDENTE

secondo le circostanze,effetti più o meno gravi,quando si accerti tale volontà l’agente

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