Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37702 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37702 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PELLEGRINI EMMANUEL nato a MATERA il 20/01/1982

avverso la sentenza del 23/06/2016 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

1. Emmanuel Pellegrinil5-verso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
Potenza ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Matera, con cui egli è stato
condannato alla pena di legge per il reato di cui all’art. 336 c.p. Egli deduce, con il primo
motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’attivazione dei poteri
istruttori officiosi ex art. 507 c.p.p.; con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione
agli artt. 88 e 89 c.p. per avere i giudici della cognizione erroneamente escluso la sussistenza
dei presupposti di un vizio totale o parziale di mente.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il ricorrente, ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le
puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
3.1. La Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze
dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili nella sede di
legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto correttamente esercitato il potere istruttorio
d’ufficio di cui all’art. 507 c.p.p., che può essere azionato – giusta la costante lezione
ermeneutica di questa Corte regolatrice – anche in relazione a prove dalle quali le parti siano
decadute (v. da ultimo sez. 3 n. 38222 del 25/5/2017, La Gaipa, Rv. 270802).
3.2. Altrettanto ineccepibile è l’iter logico argomentativo svolto dalla Corte distrettuale
nell’escludere la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 88 e 89 c.p. in presenza di una crisi
d’astinenza, in quanto l’intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti può influire sulla
capacità di intendere e di volere soltanto qualora, per il suo carattere ineliminabile e per
l’impossibilità di guarigione, provochi alterazioni psicologiche permanenti configurabili quale
vera e propria malattia, dovendo escludersi dal vizio di mente di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen.
anomalie non conseguenti ad uno stato patologico (Sez. 6, n. 47078 del 24/10/2013 – dep.
26/11/2013, R, Rv. 25733301).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 giugno 2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

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