Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37701 del 30/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37701 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BITETTO RAFFAELE N. IL 13/05/1948
avverso la sentenza n. 1/2011 TRIBUNALE di MELFI, del 03/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in person de D tt.
che ha concluso peri /


e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 3.11.2011 il Giudice monocratico del Tribunale di
Melfi,pronunziava la riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace del luogo,in

Raffaele,imputato dei reati di cui agli artt.612-594-582 CP.-acc. in data
19.9.2007.(per aver minacciato Vernetti Alessandro di un danno ingiusto,proferendo
al suo indirizzo le seguenti parole:”se scopro che siete voi gli infami che mi mandano
l’Ispettorato del Lavoro sul cantiere,vi lascio morti a terra te e tuo padre-avete i giorni
contati e vedrete la fine che farete-ti spacco la testa”,e per avere rivolto al Vernetti
l’espressione ingiuriosa”bastardo..”,causandogli lesioni lievi (trauma contusivo alla
spalla destra,con prognosi di cinque giorni)Il giudice di appello ,dichiarava l’imputato colpevole dei reati ascrittigli,e con la
concessione delle attenuanti generiche lo condannava alla pena di €600,00 di
multa,con il beneficio della sospensione condizionale,oltre al risarcimento del danno
in favore della costituita parte civile,che liquidava in €900,00Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,che rilevava:
la mancanza ed illogicità della motivazione,rilevando che tra l’imputato e la persona
offesa esistevano contrasti inerenti a rapporti di vicinato,sfociati in controversie
innanzi alla A.G.(TAR) e che in tal senso era da ritenere inficiata l’attendibilità della
persona offesa,le cui dichiarazioni non potevano ritenersi dotate di riscontri(al riguardo evidenziava discrasie tra la deposizione della persona offesa e quella di
un teste che aveva affermato che l’imputato aveva in mano un palo di legno,mentre la
persona offesa aveva asserito di essere stata minacciata con un diverso oggetto
contundente)Inoltre il ricorrente rilevava ai fini della contestazione dell’art.582 CP l’insussistenza
di tale reato,osservando che la certificazione medica non aveva evidenziato lesioni

data 27/10/2010,appellata dal Pubblico Ministero ,nei confronti di BITETTO

significative,secondo il concetto di malattia,trattandosi di semplice alterazione
anatomica.
In conclusione rilevava la carenza della motivazione resa dal Tribunale e concludeva
chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata-

Il ricorso risulta inammissibile.
Invero deve osservarsi che dal testo della sentenza di appello si evince l’adeguata
valutazione delle risultanze processuali, desumendo la prova a carico dell’imputato
da dichiarazioni della persona offesa,la cui deposizione risultava avvalorata da
documentazione medica di struttura ospedaliera,attestante un trauma contusivo alla
spalla destra,giudicato guaribile in cinque giorni,oltre che dalle dichiarazioni
testimoniali.
Il giudizio di attendibilità della versione accusatoria deve ritenersi conforme ai canoni
giurisprudenziali stabiliti da questa Corte(v.Sez.III,5/4/2007,n.14182,Lo Faro,per cui
la deposizione della persona offesa dal reato ,anche se quest’ultima non è
equiparabile al testimone estraneo,può tuttavia essere pure da sola assunta come fonte
di prova,ove venga sottoposta a un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva e
oggettiva di chi l’ha resa.)Inoltre il giudice di appello evidenziava che le deposizioni testimoniali avvaloravano
la tesi accusatoria,ritenendo irrilevante la discrasia tra tali deposizioni circa il
possesso da parte dell’imputato di uno strumento per l’offesa alla persona .Peraltro si
evidenzia che nella specie non risulta essere stata contestata l’aggravante dell’uso di
un’armaCiò posto va rilevato che le censure del ricorrente si presentano del tutto ripetitive
oltre che articolate in fatto,e come tali non idonee ad evidenziare concrete discrasie
nel percorso motivazionale; d’altra parte si rivelano ininfluenti le deduzioni che
riguardano l’esistenza di contrasti tra le parti sfociati in controversie

At

2

RILEVA IN DIRITTO

giudiziarie,trattandosi di un contesto intrinsecamente non rilevante per l’accertamento
della condotta ascritta all’imputato,che emerge incontrovertibilmente da quanto
illustrato dal giudice di appello.
Anche la censura formulata con riferimento alle lesioni,risulta inammissibile per
manifesta infondatezza.
“malattia”qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo,ancorché
localizzata ,di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche
generali(v.Cass.Sez.V,6-6-1984,n.5258,De Chirico+Pertanto risulta rilevante ai fini
dell’applicazione dell’art.582 CP la lesione attestata come contusione ad una spalla.
In conclusione deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso,ed il ricorrente
deve essere condannato,come per legge,a1 pagamento delle spese processuali,ed al
versamento della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle
Ammende,nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla costituita
parte civile,che vengono liquidate in complessivi €1.800,00 oltre accessori-

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende,nonché
alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Vernetti Alessandro per questo
giudizio di Cassazione,liquidate in €1.800,00 oltre accessori come per legge.
Roma,deciso in data 30 aprile 2013.

Deve sull’argomento rilevarsi che secondo i canoni giurisprudenziali costituisce

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