Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37701 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37701 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MILAZZO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 29/05/1977

avverso la sentenza del 05/02/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

1. Giuseppe Milazzo ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello
di Palermo, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Gup del Tribunale di Trapani, ha
ridotto la pena a lui inflitta in primo grado per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/2011. Egli
deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta identificazione
dell’imputato; con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione alla denegata
applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il ricorrente, ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le
puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
3.1. La Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze
dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili nella sede di
legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto integrato il reato, sulla scorta della
identificazione dell’imputato compiuta con certezza dal militare (v. pagine 3 – 4 della
sentenza).
3.2. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argonnentativo sviluppato
dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa
valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu ocull
percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Ineccepibilmente, i Giudici della cognizione hanno negato l’applicazione delle circostanze
attenuanti generiche, solidamente ancorata a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez.
3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali i precedenti penali dell’imputato
(v. pagina 5 della sentenza).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 giugno 2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

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