Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37700 del 30/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37700 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KHOUMA ABDOULAYE N. IL 03/01/1957
avverso la sentenza n. 60/2009 TRIBUNALE di MILANO, del
10/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore G e erale in persona del Dot i
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che ha concluso per
iAle49-to

Udito, per la parte civile, l’Avv
UdikilifensoreAvv.

Data Udienza: 30/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 10.2.2012 il Giudice Monocratico del Tribunale di Milano in
riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace in data 5.12.2008,nei confronti di
KHOUMA Abdouleye,imputato del reato di cui all’art.582 CP.,ascritto al predetto
per aver cagionato lesioni a Zangarini Fabio,colpendolo con un pugno all’occhio
destro,(dal quale era derivato trauma cranico non commotivo,giudicato guaribile in
giorni due,fatto acc.in data 25.5.2006)-a seguito di appello proposto dalla parte civile,
dichiarava il KHOUMA responsabile agli effetti civili delle lesioni , e condannava
l’imputato al risarcimento del danno a favore della parte civile,liquidato in
€1.500,00,oltre alla rifusione delle spese di giudizio.
Restava confermata l’assoluzione del predetto imputato dal reato di cui all’art.594
CP.per applicazione dell’esimente ex art.599 CP.
Secondo quanto illustrato dai giudici di merito ,nella specie si era verificato un
contrasto degenerato in vie di fatto,tra l’imputato ed un controllore della ATM,i1
quale,a bordo di un autobus aveva chiesto al predetto di esibire il biglietto di viaggio.
A tal punto era nata una discussione,e i predetti erano poi scesi dal
mezzo,allorché,mentre era in corso un colloquio ,secondo il teste(sopraggiunto nella
strada che stava percorrendo in senso inverso),improvvisamente il soggetto
identificato nell’imputato aveva colpito con un pugno il controllore,i1 quale aveva a
sua volta reagito,aggredendo il predetto,mentre si trovava insieme ad altri colleghiIl primo giudice aveva ritenuto applicabile l’esimente relativa alla condotta arbitraria
del pubblico ufficiale,per le lesioni,e per il reato ex art.594 CP aveva ritenuto
l’esimente di cui all’art.599 CP per reciprocità delle ingiurie,pervenendo alla
pronunzia di assoluzione per insussistenza dei fatti.

1

Il giudice di appello aveva ritenuto insussistenti i presupposti di applicazione della
esimente indicata dall’art.4 DL.n.288/44,riferita alla condotta arbitraria del pubblico
ufficiale-

1-la illogicità della motivazione e violazione del!’ art.192 CPP.
A riguardo veniva censurata la motivazione con la quale si era attribuita rilevanza alla
deposizione di un teste(Donzelli) che secondo la difesa non era attendibile,per non
avere assistito allo svolgimento dell’episodio,e d’altra parte si era trascurata la
valutazione della tesi prospettata dall’imputato2-nullità della sentenza per violazione dell’art.4 D.L.n.288/44 e dell’art.52
CP.,rilevando che erroneamente il giudice di appello aveva escluso l’applicazione
delle esimenti,ritenendo che l’imputato avesse agito per primo dando luogo alla
aggressione della persona offesaDiversamente la difesa riteneva che l’imputato avesse agito per legittima
difesa,rilevando che in tal senso avrebbe potuto trovare applicazione,eventualmente
l’ipotesi di cui all’art.59 CP.
Per tali motivi il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza ai sensi
dell’art.606 comma I lett.B)-E)-CPP.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi privo di fondamentoInvero il testo del provvedimento impugnato rivela la completa analisi dei dati emersi
in dibattimento,rendendo congrua e logica motivazione circa la valutazione delle
deposizioni testimoniali,ed in particolare ritenendosi attendibile la testimonianza del
teste che era terzo estraneo all’episodio di cui si tratta,del quale aveva potuto
percepire la fase essenziale ai fini della verifica dell’ipotesi di reato ex art.582
2

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo:

CP.,individuando l’azione lesiva del pugno inferto alla persona offesa dall’odierno
ricorrente.
-Si devono ritenere,a1 riguardo,prive di fondamento,ed ai limiti della inammissibilità
le deduzioni difensive che contrastano la valutazione di merito della efficacia della
prova testimoniale.
2-La motivazione della sentenza non è neanche censurabile per l’esclusione delle

Invero dal testo della motivazione si desume che è stata accertata la condotta
aggressiva assunta in modo repentino ,non scaturita da altra violenza proveniente dal
pubblico ufficiale,(che-diversamente da quanto sostiene la difesa si era trovato a
fronteggiare l’improvvisa condotta lesiva manifestata dall’imputato attingendolo con
un pugno al viso)I rilievi difensivi peraltro si presentano ininfluenti ai fini della configurabilità delle
esimenti di cui agli artt.4 DL.n.288/44 e art.52 CP.invocata a favore
dell’imputato,alla stregua delle pertinenti argomentazioni svolte dal giudice di
appello,che si pongono in sintonia con i principi giurisprudenziali(v.Cass.Sez.I18/7/1981,n.7151-Mariani-per cui la legittima difesa ,così come le altre cause di non
punibilità,ha carattere eccezionale per cui può trovare applicazione solamente quando
siano rigorosamente provati i suoi estremi e l’onere della prova incombe su colui che
ne chiede l’applicazione.
Pertanto l’impugnata sentenza si deve ritenere esente dai richiamati vizi di legittimità
e deve essere pronunziato il rigetto del ricorso,a cui consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali-

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 30 aprile 2013.

esimenti menzionate dal difensore nel secondo motivo di ricorso.

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