Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37700 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37700 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TITONE EMANUELE nato a MARSALA il 30/11/1989

avverso la sentenza del 24/01/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 19/06/2018

Così deciso il 19 gennaio 2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Emanuele Titone ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello
di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo appellata dal P.M., lo ha
condannato in ordine alla imputazione di cui all’art. 3-bis I. n. 575/1965. Egli deduce, con
l’unico motivo, la violazione di legge in relazione all’art. 3-bis I. n. 575/1965 per avere il
Collegio del gravame ritenuto integrato il reato sebbene Titone versasse in una situazione di
incolpevole incapacità di versare la cauzione in quanto non abbiente.
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza.
3. Ed invero, il Collegio siciliano è pervenuto al ribaltamento della decisione assolutoria di
primo grado facendo ineccepibile applicazione della lezione ermeneutica di questa Corte, alla
stregua della quale, in tema di misure di prevenzione, la prova dell’impossibilità di provvedere
al pagamento della cauzione imposta a norma dell’art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n.
575 (disposizioni contro la mafia), per indisponibilità di mezzi economici non preordinata né
colposamente determinata, grava sull’imputato, il quale ha un onere di allegazione che non
può dirsi soddisfatto dall’apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza (ex
plurimis Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv. 262266).
3.1. Richiamato tale principio di diritto, la Corte territoriale ha poi bene argomentato, con
considerazioni aderenti alle emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a
logica – pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto ■AoAk
assolto l’onere di allegazione di circostanze idonee ad integrare l’invocata esimente (v. pagine
2 – 4 della sentenza impugnata).
3.2. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argonnentativo sviluppato
dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa
valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu ocu/i
percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

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