Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 377 del 29/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 377 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEN BRAHIM HAIKEL nato il 13/12/1982
avverso la sentenza del 26/03/2014 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
Data Udienza: 29/09/2017
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di Pace di Bologna ha
condannato Ben Brahim haikel alla pena di seimilasettecento euro di multa in
ordine al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, 25 luglio 1998, n. 286.
Avverso tale sentenza il Ben, a mezzo del suo difensore, ricorre per
Cassazione, deducendo il difetto di traduzione dell’atto di citazione in lingua a lui
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che il controllo affidato al
giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge
sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, dovendo essere ricondotti in
tali patologie tutti í casi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti
minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente
apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico
seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici
da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.
Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso si
fonda su un presupposto destituito di fondamento, in quanto, sulla base delle
acquisizioni processuali, il ricorrente risulta a conoscenza della lingua italiana
(vedi il riferimento ai precedenti dattíloscopici del soggetto) e comunque non ha
documentato la propria tesi difensiva, in violazione del principio di
autosufficienza.
Relativamente al secondo motivo di ricorso, va osservato che l’esistenza di
un giustificato motivo per la condotta incriminata non è stata dedotta nel corso
del giudizio di merito e ha costituito circostanza del tutto nuova.
In ordine al terzo motivo di ricorso, attinente alla quantificazione della pena
ritenuta eccessiva, va rilevato che la determinazione della misura della pena tra
il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice
di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente
e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 8085 del
15/11/2013, Masciarelli, non massimata; Sez. 6, n. 7251 del 11/01/1990,
Alaovi, Rv. 184395).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca
il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Tale ipotesi non ricorre nella
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conosciuta, l’esistenza di un giustificato motivo e l’eccessiva sanzione irrogata.
fattispecie, laddove la commisurazione della pena – solo pecuniaria – è stata
correttamente giustificata in riferimento alla gravità del fatto e alla presenza del
Ben in Italia dal 2007.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.
P. Q. M.