Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 377 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 377 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KERTUSHA ADNAND N. IL 05/09/1984
avverso la sentenza n. 117/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

i.

,

OSSERVA
Kertusha Adnand ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Firenze, in data 15-11-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp
, accertato in Buti il 21-8-11.
Il ricorrente deduce mancanza di dolo poiché il Kertusha era autorizzato ad
dunque in buona fede di potersi assentare da casa nell’orario di riferimento
.Lamenta poi vizio di motivazione in merito alla mancata riduzione della pena nella
misura massima di un terzo, per effetto delle generiche.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come lo stesso imputato abbia ammesso di essere uscito
per tagliare l’erba in un vicino terreno del suocero: e dunque per esigenze del tutto
estranee all’attività lavorativa. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello
è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i
giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo
pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina
completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile
sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla dosimetria della pena
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi
logico-giuridici . Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro
da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale ritenuto proporzionata al fatto la
pena applicata , che, partendo dalla misura minima, è stata ridotta in una misura
prossima a quella massima.

allontanarsi dalla propria abitazione per svolgere attività lavorativa e riteneva

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle

PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13 .

ammende

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