Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37699 del 30/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 37699 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CELIO BERSABEA N. IL 14/06/1946
avverso la sentenza n. 2/2008 TRIB.SEZ.DIST. di AMALFI, del
28/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Geperale in pers.n. del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udibi-gifensoreAvv.

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Data Udienza: 30/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 28.11.2011 (dep.27.1.12),i1 Giudice monocratico del Tribunale
di Salemo,ai sensi degli artt.605 CPP-39 D.Lgs.n. 274/2000,riformava parzialmente
la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Amalfi,in data 31.10.2005,nei confronti di
CELIO Betsabea, assolta dal reato di cui agli artt.81 cpv.-612 CP. in danno di

sorella che gli spezzo le gambe… se non la finisce di dare fastidio con i panni la
mando per un mese all’ospedale”fatto del 7/8/2002)Il Giudice di appello,accogliendo l’impugnazione proposta nell’interesse della
costituita Parte civile,dichiarava la predetta imputata responsabile del reato ascrittole
ai sensi dell’art.612 CP.,condannandola al risarcimento dei danni in favore di
AMATO Maria,da liquidarsi in separata sede.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore
dell’imputata,deducendo:
1-l’omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello della Parte civile,e la
violazione degli artt.36 Dlgs.n.274/2000,e art.576 CPP.
A riguardo rilevava che,trattandosi di impugnazione di sentenza di proscioglimento
avvenuta in epoca antecedente alla riforma ex lege n.46 del 20.2.2006,secondo
giurisprudenza di legittimità la Parte civile avrebbe potuto proporre-agli effetti civilisolo l’impugnazione prevista per il PM. ,onde la sentenza avrebbe potuto essere
soggetta a ricorso per cassazione.
Inoltre evidenziava che nella specie,l’impugnazione avrebbe dovuto essere convertita
ai sensi dell’art.568 comma 5 CPP. in ricorso,e tuttavia era da ritenersi in tal senso
inammissibile.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.

AMATO Maria(alla quale,in tempi diversi aveva rivolto la frase “devi dire a tua

Invero secondo i principi sanciti da questa Corte,per cui vale menzionare la sentenza
Delle Sezioni Unite n. 27614 del 12.7.2007-RV236539- Anche dopo le modificazioni
introdotte dall’art.6 della legge 20 febbraio 2006,n.46 all’art.576 cod.proc.pen.la
parte civile ha facoltà di proporre appello,agli effetti della responsabilità civile,contro
la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado.
Dunque devono ritenersi prive di fondamento,nella specie,le censure formulate dalla

avverso sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice di Pace,che nella sentenza
aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui
all’art.595 CP per difetto di querela,ed aveva pronunziato l’assoluzione dell’imputato
dal reato di cui all’art.612 comma 2 CP.perchè il fatto non sussiste,restando tale
sentenza soggetta all’appello di tale parte.
Pertanto va pronunziato il rigetto del ricorso,ed il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma,deciso in data 30 aprile 2013.
Il Consigliere relatore

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IL PRE ENTE

difesa rilevando l’inammissibilità della impugnazione proposta dalla parte civile

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